Alla cassa per il secondo acconto delle imposte 2015
Scade il 30 novembre il termine del versamento degli acconti sulle imposte dei redditi per l’anno in corso
Ed anche stavolta, come ogni anno, siamo in prossimità della ricorrenza del 30 novembre, l’ormai tradizionale appuntamento con il versamento degli acconti sulle imposte dei redditi per l’anno in corso. Si tratta, in buona sostanza, del secondo acconto (per alcuni contribuenti, in realtà, è il primo ed unico) relativo alle imposte che emergono dalla dichiarazione dei redditi, vale a dire IRPEF, IRES, ed IRAP, oltre ad alcune altre imposte sostitutive.
La misura complessiva dell’acconto è pari, in linea generale, al 100% delle imposte pagate nel 2014, con la sola eccezione della cedolare secca, per cui è previsto il pagamento di un acconto pari al 95%. Quello appena richiamato rappresenta il metodo "classico" o, meglio, ordinario, di determinazione degli acconti, vale a dire il cd. "metodo storico", secondo cui l’importo degli acconti è stabilito in misura percentuale (come detto 100% per Irpef, addizionali e Irap, e 95% per la cedolare secca), rispetto all’imposta dovuta per l’anno di imposta precedente, con l’avvertenza che, in assenza di imposta da versare nell’anno precedente, anche l’acconto per l’anno in corso non sarà dovuto.
Esiste poi un metodo alternativo a quello sopra riportato per il calcolo degli acconti, conosciuto come il cd. "metodo previsionale", di solito utilizzato da quei contribuenti che presumono, con una certa ragionevolezza, di conseguire un reddito, per l’anno di imposta oggetto di versamento degli acconti (cioè, nel nostro caso, il 2015), inferiore rispetto all’anno precedente. In questa ipotesi è lasciata facoltà al contribuente di versare un acconto di imposta diverso (ed inferiore) rispetto a quello calcolato con il metodo storico, oppure, al limite, di non effettuare alcun versamento.
La modalità di calcolo da ultimo esaminata può presentare, però, un non trascurabile inconveniente, dato dal rischio di errore nella determinazione dell’acconto dovuto, dal momento che questo deve essere, sempre e comunque, esattamente pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell’anno di imposta. Se a posteriori ci si rendesse conto, malauguratamente, di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto, si potrà ricorrere all’istituto del "ravvedimento operoso" versando la differenza e pagando le relative sanzioni ridotte, ovvero attendendo l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un "avviso bonario", nel quale sarà richiesto il versamento delle sanzioni (pari al 10%) ed i relativi interessi sulla parte di acconti dovuta e non versata.
Passando ora alla concreta modalità di calcolo e focalizzando l’attenzione sui soli soggetti IRPEF, l’acconto 2015, secondo il "metodo storico", va determinato applicando il 100% all’importo esposto a campo 4 "Differenza" di rigo RN61 del mod. UNICO 2015 PF ed agendo, successivamente, secondo questa procedura: se l’ammontare di detto importo è inferiore ad euro 51,65 l’acconto non è dovuto; se superiore ad euro 51,65 ma non ad euro 257,52 il versamento va eseguito in unica soluzione entro il 30.11.2015; infine, nell’ipotesi in cui l’importo così determinato sia superiore ad euro 257,52, il versamento va effettuato in due rate, la prima, pari al 40% di campo 4, rigo RN61, che dovrebbe essere già stata versata in sede di saldo delle imposte 2014, quindi questa estate, e la seconda, pari al 60% di campo 4, rigo RN61, entro il 30.11.2015.
Con riferimento, invece, alla "cedolare secca", vale a dire l’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e di quella di bollo, adottabile su opzione da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e che, come noto, si applica sul 100% del canone di locazione di competenza di ciascun anno di imposta, con aliquote differenziate del 21% ovvero del 10% per i contratti con canone concordato, l’acconto viene determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno di imposta precedente ed il versamento va eseguito con le medesime modalità previste per l’IRPEF ed individuate in precedenza e, pertanto, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno corrente; viceversa, se tale importo è superiore ad euro 257,52 si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre sempre dell’anno corrente.
Da ultimo, per quanto riguarda i "soggetti minimi" già in attività nel 2014 e che continuano ad applicare il suddetto regime anche nel 2015, l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% deve essere versata con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF, mentre i "minimi" che hanno iniziato ad operare nel 2015 non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2015, così come si ritiene ugualmente che tutti coloro che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetario non debbano versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2015, mancando la base di riferimento. Analogamente, anche i contribuenti che fino al 2014 hanno adottato il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, abrogato a decorrere dal 2015, considerato che tale regime prevedeva il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 10% in unica soluzione a saldo, è da ritenersi che, a prescindere dal regime che detti contribuenti hanno in seguito scelto per il 2015, gli stessi non siano tenuti al versamento dell’acconto 2015 per i redditi derivanti da tale attività.
La misura complessiva dell’acconto è pari, in linea generale, al 100% delle imposte pagate nel 2014, con la sola eccezione della cedolare secca, per cui è previsto il pagamento di un acconto pari al 95%. Quello appena richiamato rappresenta il metodo "classico" o, meglio, ordinario, di determinazione degli acconti, vale a dire il cd. "metodo storico", secondo cui l’importo degli acconti è stabilito in misura percentuale (come detto 100% per Irpef, addizionali e Irap, e 95% per la cedolare secca), rispetto all’imposta dovuta per l’anno di imposta precedente, con l’avvertenza che, in assenza di imposta da versare nell’anno precedente, anche l’acconto per l’anno in corso non sarà dovuto.
Esiste poi un metodo alternativo a quello sopra riportato per il calcolo degli acconti, conosciuto come il cd. "metodo previsionale", di solito utilizzato da quei contribuenti che presumono, con una certa ragionevolezza, di conseguire un reddito, per l’anno di imposta oggetto di versamento degli acconti (cioè, nel nostro caso, il 2015), inferiore rispetto all’anno precedente. In questa ipotesi è lasciata facoltà al contribuente di versare un acconto di imposta diverso (ed inferiore) rispetto a quello calcolato con il metodo storico, oppure, al limite, di non effettuare alcun versamento.
La modalità di calcolo da ultimo esaminata può presentare, però, un non trascurabile inconveniente, dato dal rischio di errore nella determinazione dell’acconto dovuto, dal momento che questo deve essere, sempre e comunque, esattamente pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell’anno di imposta. Se a posteriori ci si rendesse conto, malauguratamente, di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto, si potrà ricorrere all’istituto del "ravvedimento operoso" versando la differenza e pagando le relative sanzioni ridotte, ovvero attendendo l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un "avviso bonario", nel quale sarà richiesto il versamento delle sanzioni (pari al 10%) ed i relativi interessi sulla parte di acconti dovuta e non versata.
Passando ora alla concreta modalità di calcolo e focalizzando l’attenzione sui soli soggetti IRPEF, l’acconto 2015, secondo il "metodo storico", va determinato applicando il 100% all’importo esposto a campo 4 "Differenza" di rigo RN61 del mod. UNICO 2015 PF ed agendo, successivamente, secondo questa procedura: se l’ammontare di detto importo è inferiore ad euro 51,65 l’acconto non è dovuto; se superiore ad euro 51,65 ma non ad euro 257,52 il versamento va eseguito in unica soluzione entro il 30.11.2015; infine, nell’ipotesi in cui l’importo così determinato sia superiore ad euro 257,52, il versamento va effettuato in due rate, la prima, pari al 40% di campo 4, rigo RN61, che dovrebbe essere già stata versata in sede di saldo delle imposte 2014, quindi questa estate, e la seconda, pari al 60% di campo 4, rigo RN61, entro il 30.11.2015.
Con riferimento, invece, alla "cedolare secca", vale a dire l’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e di quella di bollo, adottabile su opzione da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo e che, come noto, si applica sul 100% del canone di locazione di competenza di ciascun anno di imposta, con aliquote differenziate del 21% ovvero del 10% per i contratti con canone concordato, l’acconto viene determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno di imposta precedente ed il versamento va eseguito con le medesime modalità previste per l’IRPEF ed individuate in precedenza e, pertanto, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno corrente; viceversa, se tale importo è superiore ad euro 257,52 si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre sempre dell’anno corrente.
Da ultimo, per quanto riguarda i "soggetti minimi" già in attività nel 2014 e che continuano ad applicare il suddetto regime anche nel 2015, l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% deve essere versata con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF, mentre i "minimi" che hanno iniziato ad operare nel 2015 non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2015, così come si ritiene ugualmente che tutti coloro che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetario non debbano versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2015, mancando la base di riferimento. Analogamente, anche i contribuenti che fino al 2014 hanno adottato il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, abrogato a decorrere dal 2015, considerato che tale regime prevedeva il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 10% in unica soluzione a saldo, è da ritenersi che, a prescindere dal regime che detti contribuenti hanno in seguito scelto per il 2015, gli stessi non siano tenuti al versamento dell’acconto 2015 per i redditi derivanti da tale attività.
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