Amministratore di condominio


Cosa prevede il codice civile sula durata dell`incarico e sul rinnovo tacito dell`amministratore
Amministratore di condominio
La legge 220 del 2012 che ha riformato la normativa sul diritto condominiale ha introdotto come novità il rinnovo tacito dell’amministratore. In particolare il comma 10 dell’art. 1129 del cod. civ., nello stabilire che inteso come 12 mesi dalla nomina e non anno solare, prevede che .
Nella prassi alcuni amministratore al termine del primo mandato quando convocano l’assemblea ordinaria per l’approvazione delle spese del consuntivo non inseriscono più la voce "nomina o conferma dell’amministratore".

Questa prassi è stata convalidata dalla giurisprudenza di merito per la quale omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea...della nomina dell’amministratore è conforme alla nuova disciplina del condominio...> (Tribunale di Cassino 21.01.2016; Tribunale di Milano sent. del 07.10.2015).
L’amministratore che vede rinnovato tacitamente il suo incarico mantiene (Tribunale di Brescia sent. del 15.04.2016) come se fosse stato nominato dall’assemblea.

Il legislatore al comma 14 dell’art. 1129 prevede che anche in caso di rinnovo tacito l’amministratore deve compenso per l’attività svolta>. Nel caso ciò non avvenga è prevista la nullità della nomina (Tribunale di Milano sent. del 3.04.2016).

Quindi, per concludere, la delibera di assemblea condominiale che allo scadere del primo anno di gestione dell’amministratore in carica non riporta la voce ma indica in modo analitico il suo compenso è valida. Ciò non toglie che possa essere impugnata per altre irregolarità.

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di Avv. Antonio De Stefano

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