Amministratore di condominio


Amministratore di condominio e Subagente assicurativo: eventuale incompatibilità
Amministratore di condominio
Il legislatore con la riforma del 2012 all’art. 71 bis delle disp. att. c.c. ha indicato quali sono i requisiti necessari per chi voglia svolgere lìattività di amministratore di condominio fra cui: godere dei diritti civili, non aver riportato condanne penali o essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, non aver riportato protesti cambiari, avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver seguito un corso di formazione obbligatorio e svolgere attività di formazione periodica. Dalla lettura della norma non risulta che svolgere la professione di amministratore condominiale sia incompatibile con lo svolgere altre professioni o attività commerciali o imprenditoriali tra cui anche quella di collaboratore di un intermediario assicurativo. Attività questa ultima disciplinata dal D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e dal Regolamento n. 5 del 16 Ottobre 2006 ISVASS (ex ISVAP) che prevedono requisiti di onorabilità e professionalità superiori a quelli richiesti per diventare amministratori condominiali e soggetti ad un controllo costante da parte dell’ ISVASS.
Se il legislatore non prevede alcun motivo per cui le suddette professioni non siano svolte dal medesimo soggetto, nel caso pratico un conflitto di interessi esiste in quanto l’amministratore-subagente potrebbe essere spinto a far stipulare ai condomini polizze assicurative con la compagnia con cui collabora ed eventualmente predisporre polizze più complete di copertura che, se da un lato garantiscono maggiormente i condomini, dall’altro sono un aggravio di spesa non sempre necessario. In questo modo vedrebbe aumentare la sua provvigione.
Altro elemento di conflitto può riguardare la fase di liquidazione di un sinistro avvenuto nel condominio quando i condomini ritengano l’indennizzo ingiusto. In questo caso l’amministratore dovrebbe consigliare ai condomini come agire anche legalmente contro la compagnia assicurativa con cui collabora.
Certamente il problema non si pone se il subagente assicurativo, nel momento in cui accetta l’incarico di amministratore, indica ai condomini la compagnia assicurativa con cui collabora e lo fa riportare per iscritto nel verbale di assemblea. In questo modo si ha una doppia tutela sia per i condomini che ne saranno edotti e potranno valutare meglio l’eventuale polizza assicurativa proposta sia per il subagente che non potrà essere accusato in futuro di aver favorito con il suo comportamento se stesso e la compagnia assicurativa proposta.

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di Avv. Antonio De Stefano

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