Amministratore di sostegno: il Giudice decide quali poteri attribuire


Il Giudice tutelare ha ampi poteri ufficiosi in merito al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico
Amministratore di sostegno: il Giudice decide quali poteri attribuire

 

Con provvedimento della Corte d’Appello di Bologna veniva nominato un avvocato quale amministratore di sostegno con attribuzione dei poteri sia per il compimento, in nome e per conto dell’amministrata, degli atti di straordinaria amministrazione volti alla conservazione, gestione e amministrazione del patrimonio, sia per l’assistenza della medesima nel compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La nipote della beneficiaria ricorreva in Cassazione sostenendo la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato: infatti, la Corte aveva affermato di aderire alle conclusioni del consulente tecnico nominato d’ufficio, il quale aveva suggerito di limitare l’intervento dell’amministratore di sostegno solamente agli atti straordinari e alle decisioni patrimoniali complesse, secondo il criterio della mera ‘assistenza’ dell’amministratore all’amministrato e non per il tramite della ‘rappresentanza’, cioè della sostituzione dell’amministratore al beneficiario.

Nonostante la manifesta adesione della Corte a tali conclusioni, era stato emesso un decreto di nomina ben più invasivo, con il quale l’amministratore di sostegno era stato abilitato alla vera e propria rappresentanza della beneficiaria per tutte le questioni di straordinaria amministrazione economica finanziaria.

Secondo la Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello è corretta.
Infatti, le norme che regolano l’amministrazione di sostegno conferiscono al Giudice tutelare ampi poteri ufficiosi in merito al contenuto del decreto di nomina, che può individuare gli atti per cui occorre l’attività di sostegno e anche scegliere a quale regime giuridico assoggettare tale attività, nell’ambito dell’alternativa offerta dall’art. 405, comma 5, n. 3 e 4 c.c., discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico.

Il Giudice tutelare dovrà motivare la propria decisione, ma potrà farlo anche solo in modo sommario, facendo riferimento a generiche ragioni di opportunità nell’interesse della beneficiata (Corte di Cassazione, ordinanza n. 4266/2020).

 

Articolo del:


di avv. Maria Grazia Passerini

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse