Amministratori di condominio, scadenze e novità
I compiti e le scadenze previste per il 31 Dicembre 2016 per l'installazione di contabilizzatori e riparatori

L'Amministratore viene nominato dall'Assemblea quando i condomini sono più di quattro, nel caso non venga nominato dall'Assemblea, tale nomina può essere fatta anche dall'Autorità Giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.
In genere l'Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea, può essere revocato anche dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui vi sia un ricorso da parte di ciascun condomino, oltre al caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131 se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, o se vi sono fondati sospetti di irregolarità.Si precisa che sia la nomina sia la revoca dell'Amministratore vengono annotate in un apposito registro.
Si evidenzia che l'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. L'Amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Giova mettere in risalto che l'Amministratore è tenuto ad informare l'Assemblea delle Citazioni e dei provvedimenti che abbiano un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, nel caso non adempia ai suoi obblighi potrà essere revocato, inoltre potrà anche avere l'onere del risarcimento danni.
E' importante e doveroso precisare che il 31 Dicembre 2016 scade l'installazione di contabilizzatori e riparatori nei condomini a riscaldamento centralizzato; siccome gli adempimenti risultano molto difficoltosi la Confedilizia e altri Enti autorevoli quali Anaci, Confappi, Uppi , Arpe-Federproprietà hanno chiesto una proroga onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste che oscillano da un minimo di 500 ad un massimo di 2500,00 euro per unità immobiliare.
Si precisa che anche qualora venisse concessa la proroga ovvero la deroga agli adempimenti vi sono sempre delle perplessità sulla fattibilità tecnica e sulla mancata convenienza economica in funzione dei risparmi attivati dalla spesa iniziale.
Si mette in luce che per effettuare gli interventi deve sussistere un'attestazione tramite una relazione redatta da un professionista abilitato alla progettazione di impianti centralizzati e che pertanto la responsabilità tecnica assume un preciso valore giuridico.
In genere l'Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea, può essere revocato anche dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui vi sia un ricorso da parte di ciascun condomino, oltre al caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131 se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, o se vi sono fondati sospetti di irregolarità.Si precisa che sia la nomina sia la revoca dell'Amministratore vengono annotate in un apposito registro.
Si evidenzia che l'Amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. L'Amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Giova mettere in risalto che l'Amministratore è tenuto ad informare l'Assemblea delle Citazioni e dei provvedimenti che abbiano un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, nel caso non adempia ai suoi obblighi potrà essere revocato, inoltre potrà anche avere l'onere del risarcimento danni.
E' importante e doveroso precisare che il 31 Dicembre 2016 scade l'installazione di contabilizzatori e riparatori nei condomini a riscaldamento centralizzato; siccome gli adempimenti risultano molto difficoltosi la Confedilizia e altri Enti autorevoli quali Anaci, Confappi, Uppi , Arpe-Federproprietà hanno chiesto una proroga onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste che oscillano da un minimo di 500 ad un massimo di 2500,00 euro per unità immobiliare.
Si precisa che anche qualora venisse concessa la proroga ovvero la deroga agli adempimenti vi sono sempre delle perplessità sulla fattibilità tecnica e sulla mancata convenienza economica in funzione dei risparmi attivati dalla spesa iniziale.
Si mette in luce che per effettuare gli interventi deve sussistere un'attestazione tramite una relazione redatta da un professionista abilitato alla progettazione di impianti centralizzati e che pertanto la responsabilità tecnica assume un preciso valore giuridico.
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