Amministrazione e rappresentanza nelle società di persone
Il potere di amministrazione e di gestione, il potere di rappresentanza, amministratore unico e amministrazione disgiuntiva - congiuntiva

Il potere di amministrazione e di gestione consiste nello stabilire, all'interno di una società, il compiemento di un'attività.
Il potere di rappresentanza consiste nelle attività compiute verso l'esterno in nome e per conto della società.
Il potere di amministrazione e di rappresentanza trovano un limite negli atti che non si pongono da mezzo a fine rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale; ne consegue che gli atti che eccedono la sfera dell'attività sociale (c.d. atti ultra vives) non sono vincolanti per la società.
Un ulteriore limite all'attività dell'amministratore è costituito dal conflitto di interessi, in questo caso si ritiene applicabile all'amministratore la normativa in tema di rappresentanza (artt. 1394 e 1395 c.c.) con la conseguenza che potrà compiere l'atto solo se autorizzato dai soci; nel caso di amministrazione disgiuntiva l'atto potrà essere compiuto da ciascuno degli altri soci amministratori; nel caso di amministrazione congiuntiva da tutti gli altri soci amministratori.
L'atto costitutivo può contenere i limiti convenzionali ai poteri dell'amministratore:
- per le società regolari i limiti convenzionali al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano dal Registro delle Imprese o non si provi che i terzi ne avessero conoscenza (art. 2298 c.c.);
- per le società irregolari non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza (art. 2297 c.c.).
Nelle società di persone i soci sono liberi di determinare il sistema di amministrazione:
- amministratore unico: il potere di gestione è affidato ad un solo socio;
- amministrazione disgiuntiva: ciascun socio ha il potere di gestione indipendentemente dagli altri soci.
Il contratto sociale può, tuttavia, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente solo ad alcuni dei soci (art. 2257, II co., c.c.), in entrambi i casi ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi.
L'opposizione determina l'impossibilità di porre in essere l'atto contestato; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, III co., c.c.).
Il d.lgs. 2/2003, così come modificato dal d.lgs. 37/2004, ha introdotto un'alternativa alla risoluzione dei contrasti sulla gestione della società rappresentata dalle dead-lock mediante le quali pattiziamente si possono chiamare uno o più terzi estranei alla compagine sociale, al fine di dirimere detti contrasti.
Amministrazione congiuntiva: il potere di amministrazione affidato ad una pluralità di amministratori. Questo sistema preclude al singolo socio-amministratore di compiere autonomamente l'atto; la decisione può essere presa all'unanimità (art. 2258, I co., c.c.) o a maggioranza (art. 2258, II co., c.c.); in entrambi i casi il singolo socio-amministratore può agire solo in caso di urgenza, al fine di evitare un danno alla società (art. 2258, III co., c.c.).
L'amministratore può cessare dalla carica:
- per la scadenza del termine o per il raggiungimento dell'oggetto sociale (art. 1722, n.1, c.c.);
- per la rinunzia dell'amministratore (art. 1722, n.3, c.c.);
- per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione dell'amministratore (art. 1722, n.4, c.c.);
- per lo scioglimento della società e conseguente sostituzione con i liquidatori (art. 2272 c.c.);
- per la revoca (art. 2259 c.c.); se l'amministratore è stato nominato nel contratto sociale, la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa e necessita del consenso degli altri soci; se è stato nominato con atto separato, si applica la normativa sul mandato.
Il potere di rappresentanza consiste nelle attività compiute verso l'esterno in nome e per conto della società.
Il potere di amministrazione e di rappresentanza trovano un limite negli atti che non si pongono da mezzo a fine rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale; ne consegue che gli atti che eccedono la sfera dell'attività sociale (c.d. atti ultra vives) non sono vincolanti per la società.
Un ulteriore limite all'attività dell'amministratore è costituito dal conflitto di interessi, in questo caso si ritiene applicabile all'amministratore la normativa in tema di rappresentanza (artt. 1394 e 1395 c.c.) con la conseguenza che potrà compiere l'atto solo se autorizzato dai soci; nel caso di amministrazione disgiuntiva l'atto potrà essere compiuto da ciascuno degli altri soci amministratori; nel caso di amministrazione congiuntiva da tutti gli altri soci amministratori.
L'atto costitutivo può contenere i limiti convenzionali ai poteri dell'amministratore:
- per le società regolari i limiti convenzionali al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano dal Registro delle Imprese o non si provi che i terzi ne avessero conoscenza (art. 2298 c.c.);
- per le società irregolari non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza (art. 2297 c.c.).
Nelle società di persone i soci sono liberi di determinare il sistema di amministrazione:
- amministratore unico: il potere di gestione è affidato ad un solo socio;
- amministrazione disgiuntiva: ciascun socio ha il potere di gestione indipendentemente dagli altri soci.
Il contratto sociale può, tuttavia, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente solo ad alcuni dei soci (art. 2257, II co., c.c.), in entrambi i casi ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi.
L'opposizione determina l'impossibilità di porre in essere l'atto contestato; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, III co., c.c.).
Il d.lgs. 2/2003, così come modificato dal d.lgs. 37/2004, ha introdotto un'alternativa alla risoluzione dei contrasti sulla gestione della società rappresentata dalle dead-lock mediante le quali pattiziamente si possono chiamare uno o più terzi estranei alla compagine sociale, al fine di dirimere detti contrasti.
Amministrazione congiuntiva: il potere di amministrazione affidato ad una pluralità di amministratori. Questo sistema preclude al singolo socio-amministratore di compiere autonomamente l'atto; la decisione può essere presa all'unanimità (art. 2258, I co., c.c.) o a maggioranza (art. 2258, II co., c.c.); in entrambi i casi il singolo socio-amministratore può agire solo in caso di urgenza, al fine di evitare un danno alla società (art. 2258, III co., c.c.).
L'amministratore può cessare dalla carica:
- per la scadenza del termine o per il raggiungimento dell'oggetto sociale (art. 1722, n.1, c.c.);
- per la rinunzia dell'amministratore (art. 1722, n.3, c.c.);
- per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione dell'amministratore (art. 1722, n.4, c.c.);
- per lo scioglimento della società e conseguente sostituzione con i liquidatori (art. 2272 c.c.);
- per la revoca (art. 2259 c.c.); se l'amministratore è stato nominato nel contratto sociale, la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa e necessita del consenso degli altri soci; se è stato nominato con atto separato, si applica la normativa sul mandato.
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