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L’Amministrazione di Sostegno: uno strumento di tutela personalizzato


L’Amministrazione di Sostegno e la tutela delle persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi
L’Amministrazione di Sostegno: uno strumento di tutela personalizzato

L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, rappresenta una svolta significativa nel sistema giuridico italiano, volto a tutelare le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. La disciplina, contenuta negli articoli 404-413 del Codice Civile, si fonda su principi di proporzionalità, flessibilità e rispetto della dignità della persona.

La finalità dell’amministrazione di sostegno

La principale innovazione dell’amministrazione di sostegno rispetto agli istituti tradizionali, come l’interdizione e l’inabilitazione, risiede nella sua impostazione meno invasiva. Essa non comporta una totale incapacità di agire, bensì mira a preservare, ove possibile, l’autonomia residua del beneficiario. Tale approccio è conforme ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia nel 2009), che promuove misure di protezione adeguate e proporzionate alle necessità effettive del soggetto.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare e ha il compito di assistere il beneficiario nella gestione dei suoi interessi, personali o patrimoniali, senza privarlo della capacità di compiere autonomamente gli atti per i quali è ancora in grado di provvedere.

Ambito di applicazione e casi pratici

L’art. 404 c.c. individua i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno. Essa si rivolge a persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di gestire i propri interessi per effetto di:

  • Infermità mentale: comprendente patologie come demenza senile, malattie psichiatriche, disturbi dello spettro autistico, dipendenze patologiche (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d’azzardo patologico) e patologie degenerative come l’Alzheimer;
  • Menomazioni fisiche: condizioni che limitano la capacità di agire autonomamente, come cecità, sordità, malattie terminali o stati vegetativi;
  • Situazioni di disagio sociale: difficoltà gestionali dovute a mancanza di autonomia, come per soggetti senza dimora, immigrati appena giunti nel Paese o persone che affrontano gravi traumi o situazioni di marginalità.

L’istituto si applica esclusivamente a soggetti maggiorenni, salvo il caso di minori prossimi alla maggiore età, per i quali può essere disposto nel corso dell’ultimo anno di minore età, in previsione del raggiungimento della maggiore età.

Il ruolo del giudice e i limiti dell’intervento

Il giudice tutelare svolge un ruolo essenziale nella procedura, valutando caso per caso le condizioni del beneficiario e definendo i poteri conferiti all’amministratore di sostegno. Questi poteri possono variare da un’assistenza parziale, mirata alla gestione di specifiche attività, fino a una rappresentanza completa, quando il beneficiario non sia in grado di agire autonomamente.

Un principio cardine dell’istituto è quello della proporzionalità: il giudice deve assicurarsi che gli interventi siano adeguati alle reali necessità del soggetto e che il beneficiario sia informato e coinvolto nelle decisioni. Solo in mancanza di altre misure idonee, si ricorre all’interdizione, considerata una misura residuale e più invasiva.

Caratteristiche distintive dell’amministrazione di sostegno

Tra gli aspetti più innovativi dell’istituto vi è la possibilità di modulare l’intervento sulle esigenze specifiche della persona, con un focus sulla tutela della dignità e della capacità residua. In questa prospettiva, l’amministratore di sostegno non opera come un sostituto totale del beneficiario, ma come una figura di supporto, finalizzata a garantire una protezione equilibrata.

Un altro elemento distintivo è il coinvolgimento diretto del beneficiario nel processo decisionale. L’amministratore deve, infatti, consultare il soggetto e, qualora quest’ultimo non concordi con una decisione, deve informarne il giudice tutelare, il quale può intervenire per tutelare gli interessi del beneficiario.

Conclusioni

L’amministrazione di sostegno si pone come uno strumento moderno e versatile, in grado di rispondere alle diverse esigenze delle persone fragili, promuovendo un approccio basato sul rispetto, sull’autonomia e sulla protezione proporzionata. La sua applicazione rappresenta un significativo passo avanti nella tutela delle persone vulnerabili, rendendo il sistema giuridico più sensibile e adattabile alle sfide della contemporaneità.

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