Ammonimento del questore al presunto stalker
L’art. 8 D.L. 11/2009 introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’ammonimento orale, che il questore, su istanza di parte, può rivolgere al presunto stalker, ovvero al soggetto che sia indiziato per aver compiuto alcuni degli atti persecutori sanzionati dall’art. 612 bis c.p. ai danni della propria vittima.
Ebbene, seppure si tratti all’evidenza di un provvedimento che il Questore può assumere discrezionalmente, certo è che, in quanto atto amministrativo, deve sottostare all’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della L. 241/1990. Il Testo Unico citato contiene, appunto, le norme che regolano il procedimento amministrativo in generale.
L’ammonimento orale può essere inflitto in presenza di comportamenti che, in via meramente indiziaria, portino a formulare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto attenzionato possa commettere dei reati ai danni di una persona. E’ bene chiarire, quindi, che tale provvedimento, in quanto misura preventiva, prescinde dalla commissione di un reato, che si può solo ipotizzare.
In tale ottica, alle ineludibili esigenze di sicurezza della potenziale vittima e di prevenzione dei crimini deve necessariamente accompagnarsi un obiettivo e serio giudizio di pericolosità sociale che sottostà ad un rigoroso obbligo di motivazione.
A chiarire la portata dell’obbligo motivazionale che ricade sul Questore è intervenuta la Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1085 del 15/02/2019.
Tale pronuncia mira a prevenire che uno strumento di tutela, quale l’ammonimento orale del Questore, possa legittimare un ritorno progressivo al diritto penale dell’autore, da cui con fatica si è riusciti a prendere le distanze per affermare l’importanza di un diritto penale del fatto.
La sentenza riafferma e difende una fondamentale conquista di civiltà giuridica che, seppure legittima e riconosce strumenti di tutela preventivi, consacra il diritto penale del fatto e condanna le politiche del sospetto.
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