Ampliato il termine per la registrazione delle fatture trimestrali


La Legge di bilancio 2021 modifica le tempistiche di registrazione delle fatture emesse per contribuenti minori e per chi abbiano optato per la liquidazione trimestrale
Ampliato il termine per la registrazione delle fatture trimestrali

Legge 30 Dicembre 2020, n.178, comma 1102

La Legge di bilancio 2021 modifica le tempistiche di registrazione delle fatture emesse per:

  • i contribuenti minori che nel 2020 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai 400.000,00 euro per le imprese che prestano servizi e per gli esercenti arti e professioni, o di 700.000,00 euro per i soggetti che svolgono altre attività;
  • chi abbiano optato per la liquidazione trimestrale.

Per i suddetti soggetti, l’obbligo di registrazione delle fatture emesse può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

In altre parole, dal 2021, i contribuenti trimestrali possono registrare le fatture emesse, relative alle operazioni effettuate in ciascun trimestre, entro il mese successivo al trimestre medesimo comunque in tempo utile per la predisposizione della liquidazione periodica trimestrale che scade il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Con tali semplificazioni, ad esempio, un contribuente che effettua ai fini Iva una prestazione di servizi in data 26 marzo 2021 potrà registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021. L’imposta di tale fattura concorre comunque alla liquidazione del primo trimestre 2021, il cui termine di versamento scade il successivo 17 maggio 2021 (il giorno 16 è domenica).

Tali indicazioni valgono anche per le fatture differite, ovvero per la cessione di beni accompagnati da DDT, per le prestazioni di servizi identificati da idonea documentazione e per le prestazioni “generiche” rese/ricevute con controparti Ue.

Resta fermo, invece, il termine della registrazione entro il 15 del mese successivo a quello di emissione, per le fatture relative alle operazioni “triangolari”, ovvero le vendite fatte dall’acquirente nei confronti di un terzo, tramite il primo cedente.

Si ricorda che tale semplificazione, non riguarda i termini previsti per la fatturazione elettronica.

Le fatture, infatti, devono essere emesse entro il termine massimo del giorno 12 successivo al giorno di effettuazione dell’operazione; ovvero del giorno 15 del mese successivo per le fatture differite.

Articolo del:


di Martina Stefan

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse