Anatocismo Bancario


La illegittimità di capitalizzazione degli interessi e anatocismo bancario
Anatocismo Bancario
Il codice civile all'art. 1283 pone un espresso divieto all'anatocismo laddove dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

In effetti, per anatocismo si intende il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta: gli interessi maturati si "capitalizzano", ovvero si trasformano in capitale, sommandosi, dunque, all'importo dovuto e producendo a loro volta interessi. In particolare, l'anatocismo bancario si ha quando gli interessi, maturati sul conto corrente bancario, vengono addebitati direttamente sul conto e, su di essi maturano ulteriori interessi.
Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale in materia di anatocismo (da ultima l'ordinanza n. del 24293 del 16 ottobre 2017, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito la illegittimità della capitalizzazione degli interessi sui conti correnti, pur quando, come nel caso di specie, il rapporto di conto corrente bancario abbia avuto origine prima del 2000 e risulti "regolato secondo gli usi bancari"), il titolare di conto corrente bancario potrebbe essere interessato a verificare se sul proprio conto risultino conteggiati o meno gli "interessi sugli interessi".

Per fare ciò occorrono gli estratti conto, comprensivi di scalare e di calcolo delle competenze, oltre, eventualmente, il contratto di apertura del conto corrente presso la banca. Verificata la documentazione si potrà procedere al conteggio delle somme indebitamente trattenute dalla banca e diffidare la banca presso cui si è correntisti a restituire il "maltolto".

L’invio della diffida, peraltro, interrompe il termine di prescrizione per proporre l’azione di restituzione delle somme: invero, essa si prescrive in 10 anni, che si calcolano dalla data di chiusura del conto corrente (così Cass. sent. n. 3190/2017 ribadendo quanto già disposto dalle Sezioni Unite con sent. n. 24418/2010). Se il conto è stato chiuso da meno di 10 anni l’azione si può proporre anche se gli interessi sono stati applicati in un passato molto lontano, perché la giurisprudenza considera le operazioni bancarie di conto corrente come un unico rapporto giuridico, che però si estingue con la chiusura del conto. Se il conto, invece, non è stato chiuso, è sempre possibile intentare la causa di anatocismo.

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di avv. Raffaele Ambrosca

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