Anatocismo bancario
Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 e completamento art. 120 del TUB

La strada dell'anatocismo bancario, legislativamente lunga e giurisprudenzialmente tribolata parrebbe aver trovato la parola fine con l'adozione della delibera in oggetto da parte del CICR, che completa il terzo e forse definitivo testo dell'art.120 del TUB e che tratta appunto il tema dell'anatocismo bancario....
Ai sensi dell'art. 3 della citata delibera:
- gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora;
- agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
Ai sensi dell'art. 4 della citata delibera:
- gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorta capitale;
- gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, assicurando al cliente un periodo di 30 giorni prima che gli stessi divengano esigibili.
Il cliente può tuttavia autorizzare (autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.
Il termine entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quella del 1° ottobre 2016.
Al divieto della pratica dell'anatocismo, tutti dovremo abituarci immediatamente all'idea di capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente invece dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.
Ai sensi dell'art. 3 della citata delibera:
- gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora;
- agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
Ai sensi dell'art. 4 della citata delibera:
- gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorta capitale;
- gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, assicurando al cliente un periodo di 30 giorni prima che gli stessi divengano esigibili.
Il cliente può tuttavia autorizzare (autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.
Il termine entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quella del 1° ottobre 2016.
Al divieto della pratica dell'anatocismo, tutti dovremo abituarci immediatamente all'idea di capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente invece dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.
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