Anatocismo e usura bancaria: facciamo chiarezza!!!
Tra le anomalie bancarie e finanziarie spiccano l’anatocismo e l’usura, ma cosa sono? Come possiamo difenderci? Quali sono le sentenze e le leggi?
Con la Legge 108/96, con l’art. 1815 del C.C. e con la Legge 24/2001 e successive modifiche, art. 644, c. 3 codice penale, lo Stato Italiano ha inteso regolamentare un campo molto ampio qual è quello dell’usura, stabilendo il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Ma sono usurai anche gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Con il termine di anatocismo si intende la produzione di interessi su altri interessi nascenti da un capitale. In pratica il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, si vedrebbe obbligato al pagamento sia del capitale, sia degli interessi pattuiti, ed anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti.
L’usura è la pratica di fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. Il limite da non superare è rappresentato dal Tasso di Soglia d’Usura, previsto dalla Legge 108/96 e calcolato dalla Banca d’Italia e da Decreti emanati dal Ministero dell’Economia e della Finanza.
In presenza di anatocismo il creditore ha diritto alla restituzione dei maggiori interessi corrisposti.
Nel caso di usura il debitore può:Richiedere il recupero degli interessi versati e richiedere l’annullamento di quelli futuri. rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento; Contrastare attività esecutive già messe in atto da parte della Banca (precetto, aste, pignoramenti, ecc.)
In aiuto alle modalità di calcolo ed all’eventuale superamento del tasso soglia nel 2013 è intervenuta la Suprema corte con la sentenza n.° 350/2013 stabilendo che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità dispecifica motivazione - tale assunto
L’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, a tal proposito, evidenzia che il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
L’usura può nascere in due momenti temporali diversi:
1. durante la stipula del contratto, nel quale vengono riportati tassi superiori a quello indicato dalla legge, ed in questo caso si è in presenza di usura oggettiva, cioè è la stessa banca a indicare un tasso superiore a quello soglia su un atto;
2. quando vengono calcolati dalla stessa banca gli interessi ed al posto di quelli indicati e promessi all’interno dell’atto vengono applicati tassi superiori al tasso soglia.
Per come previsto dalla Legge, per la determinazione del tasso di interesse usurario bisogna tener conto:
1. dei tassi di interesse promessi;
2. delle commissioni;
3. delle remunerazioni a qualsiasi titolo ( es.: polizze assicurative);
4. delle spese a qualsiasi titolo collegate al contratto escluse quelle per imposte e tasse;
Il primo passo è quello della verifica econometrica o perizia del proprio mutuo, finanziamento, leasing, conto corrente (affidato).
Appurata la presenza di usura o di anatocismo si procede con la fase di mediazione.
Qualora la fase di mediazione non abbia successo bisognerà procedere giuridicamente appellandosi al Tribunale competente.
Con il termine di anatocismo si intende la produzione di interessi su altri interessi nascenti da un capitale. In pratica il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, si vedrebbe obbligato al pagamento sia del capitale, sia degli interessi pattuiti, ed anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti.
L’usura è la pratica di fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. Il limite da non superare è rappresentato dal Tasso di Soglia d’Usura, previsto dalla Legge 108/96 e calcolato dalla Banca d’Italia e da Decreti emanati dal Ministero dell’Economia e della Finanza.
In presenza di anatocismo il creditore ha diritto alla restituzione dei maggiori interessi corrisposti.
Nel caso di usura il debitore può:Richiedere il recupero degli interessi versati e richiedere l’annullamento di quelli futuri. rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento; Contrastare attività esecutive già messe in atto da parte della Banca (precetto, aste, pignoramenti, ecc.)
In aiuto alle modalità di calcolo ed all’eventuale superamento del tasso soglia nel 2013 è intervenuta la Suprema corte con la sentenza n.° 350/2013 stabilendo che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità dispecifica motivazione - tale assunto
L’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, a tal proposito, evidenzia che il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
L’usura può nascere in due momenti temporali diversi:
1. durante la stipula del contratto, nel quale vengono riportati tassi superiori a quello indicato dalla legge, ed in questo caso si è in presenza di usura oggettiva, cioè è la stessa banca a indicare un tasso superiore a quello soglia su un atto;
2. quando vengono calcolati dalla stessa banca gli interessi ed al posto di quelli indicati e promessi all’interno dell’atto vengono applicati tassi superiori al tasso soglia.
Per come previsto dalla Legge, per la determinazione del tasso di interesse usurario bisogna tener conto:
1. dei tassi di interesse promessi;
2. delle commissioni;
3. delle remunerazioni a qualsiasi titolo ( es.: polizze assicurative);
4. delle spese a qualsiasi titolo collegate al contratto escluse quelle per imposte e tasse;
Il primo passo è quello della verifica econometrica o perizia del proprio mutuo, finanziamento, leasing, conto corrente (affidato).
Appurata la presenza di usura o di anatocismo si procede con la fase di mediazione.
Qualora la fase di mediazione non abbia successo bisognerà procedere giuridicamente appellandosi al Tribunale competente.
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