Anatocismo e usura: le banche contro


Un’opportunità per imprese e cittadini per ottenere la restituzione degli interessi passivi addebitati nei contratti bancari per anatocismo e usura
Anatocismo e usura: le banche contro
Le Banche hanno per anni applicato tassi d’interesse altissimi e differenti regole di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi su correnti bancari, finanziamenti personali, leasing e, talvolta, mutui il tutto a discapito della propria clientela che si è vista applicare condizioni estremamente sfavorevoli e, spesso, illegali.
Attualmente le nuove norme e la giurisprudenza consentono ai correntisti o a coloro che hanno stipulato un contratto bancario di ripetere le somme ingiustamente pagate, ottenendone la restituzione, o diversamente, vedersi annullare il saldo passivo di conto corrente.

ANATOCISMO.
L’anatocismo è la pratica per cui in un contratto di prestito o di conto corrente, vi è la produzione di interessi, sugli interessi già calcolati su un certo capitale. La capitalizzazione composta degli interessi ha per conseguenza una crescita esponenziale del debito.
Pur essendo sostanzialmente vietato dalla legge (art. 1283 Cod. Civ.) per oltre mezzo secolo nella prassi contrattuale bancaria italiana hanno trovato una generalizzata applicazione clausole che comportavano la capitalizzazione composta. A ulteriore discapito del rispetto della legge e del consumatore nello stesso periodo è stata quella di stipulare un contratto senza alcuna previsione che regolasse il rapporto se non il c.d. uso piazza che lasciava libera la banca di applicare qualsiasi condizione.
Siffatto comportamento è rimasto invariato fino a quando, a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha di fatto "sanato" l’anatocismo a patto che vi fosse una previsione contrattuale che garantisse reciprocità nella periodicità della capitalizzazione degli interessi. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera le banche hanno dovuto dare notizia delle nuove condizioni obbligatoriamente per iscritto non oltre il 30 giugno 2000. Le banche, generalmente, si sono adeguate al dettato della delibera garantendo reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e stabilendo per iscritto le nuove previsioni contrattuali.
In caso di assenza di contratto o di specifica previsione dei tassi, delle Commissioni di massimo scoperto e delle spese, secondo il dettato del 4 comma dell’art. 117 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, entra in vigore il settimo comma della stessa di legge che prevede che nulla è dovuto. La conseguenza sarà quindi la rideterminazione dei saldi attivi e passivi ponendo come nuove condizioni quelle stabilite dalla legge e, nello specifico, l’eliminazione di ogni effetto anatocistico, l’annullamento di ogni addebito non previsto contrattualmente (CMS e spese) e la rideterminazione degli interessi attivi e passivi ai nuovi tassi previsti.

USURA
E’ la prassi in uso nel sistema creditizio italiano di applicare tassi d’interesse molto elevati e comunque superiori ai c.d. tassi soglia così come definiti dalla Legge n. 108 del 1996. Sebbene il tasso nominale stipulato contrattualmente sia quasi sempre al di sotto di tali tassi si dovrà determinare il Tasso Effettivo Globale che, secondo quanto disposto dalla legge 24/2001 e ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 Cod. Civ. e 664 Cod Pen., va calcolato prendendo in considerazione tutte le commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate all’erogazione del credito escludendo solo le imposte e le tasse. Detto calcolo deve effettuarsi in base agli interessi promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento e semplicemente convenuti e promessi al momento della stipula del contratto. Per il dettato della citata legge così come ribadito da ultimo dalla Cassazione con la sentenza 350/2013 in conformità con quanto recita il secondo comma dell’Art. 644 C.P. per la determinazione del tasso dell’interesse usuraio quindi, il tasso da prendersi in considerazione per il raffronto coi tassi soglia sarà il c.d. TEG definito secondo il disposto delle norme citate.
Nel momento in cui il TEG dovesse superare i tassi soglia secondo il disposto del secondo comma dell’art. 1815 del codice civile, "...se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi..." la pattuizione di condizioni d’usura comporta la gratuità del finanziamento.

L’impresa e i privati potranno quindi adire le vie legali per veder riconosciuti i propri diritti. In tal caso una preventiva perizia che valuti le corrette spettanze consentiranno certamente la riduzione dei tempi tecnici per veder riconosciuto il proprio credito.

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di Dott. Ernesto Sotgiu

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