Anatocismo: nuova normativa sugli interessi


In vigore la nuova disciplina sull'anatocismo bancario, che stabilisce le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi
Anatocismo: nuova normativa sugli interessi
Molti correntisti, in questi giorni, collegandosi al sito internet della propria Banca hanno avuto modo di visionare una nuova comunicazione con cui le Banche stesse stanno informando i loro clienti sulle nuove disposizioni di legge, in vigore dal 1° Ottobre 2016 in materia di interessi nei contratti di credito e di raccolta del risparmio.
La nuova disciplina prevede infatti:
- che nei contratti bancari, gli interessi debitori maturati non possano produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora;
- che nei rapporti di conto corrente sia prevista la stessa periodicità di liquidazione nel calcolo degli interessi sia debitori, che creditori, che saranno conteggiati al 31 Dicembre di ogni anno, anzichè su base trimestrale (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre).
Per quanto riguarda il pagamento degli interessi, la nuova norma prevede che gli interessi debitori siano pagati entro il 1° Marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e che nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli stessi siano immediatamente esigibili.
E' previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto corrente, da eseguirsi alla data in cui gli stessi diventano esigibili.
Di conseguenza, quasi tutti gli Istituti di Credito stanno informando i propri clienti di tale modifica normativa, chiedendo anche l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto, con apposito modulo precompilato, da firmare a cura del cliente.
Si tratta pertanto di una vera e propria rivoluzione in ambito bancario, posto che dal 2000, di fatto, gli interessi passivi vengono liquidati e pagati ogni 3 mesi, anzichè ogni anno come prevede la modifica in esame.
Questa nuova norma vuole mettere la parola fine al tema dell'anatocismo sul conto corrente, illegittimo per lo meno fino al 2000, praticato dalle Banche nei confronti dei clienti, situazione che ha generato un contenzioso tra Banche e clienti tuttora molto diffuso.
La norma in questione ovviamente non può sanare i rapporti pregressi, cosicchè rimane salva la facoltà per il correntista, qualora sussistano i relativi presupposti, di far svolgere una verifica sul proprio conto corrente al fine di accertare se vi siano criticità legate all'applicazione di interessi su interessi, così come di interessi ultralegali non dovuti, oltre a commissioni e spese non previste da idonei documenti contrattuali.
Fermo restando, naturalmente, la possibilità di effettuare una specifica verifica per quanto riguarda il superamento delle soglie antiusura di cui alla Legge n. 108/1996.

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di Dott. Pietro Pappalardo

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