Anatocismo nuove regole dal 01/10/2016


I correntisti dal 1° Ottobre 2016 devono scegliere se acconsentire o no all'addebito in conto degli interessi passivi maturati nell'anno
Anatocismo nuove regole dal 01/10/2016
Il Decreto Legge 18/2016 ha modificato l'art. 17-bis inerente il nuovo regime dell'art. 120 del Testo Unico Bancario dlgs 385/1193, sarà attuativo ed entrerà in vigore il 1° di Ottobre del 2016, come specificato dalla Delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 03 Agosto 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 Settembre 2016 indicata all'art. 5, dove descrive l'agenda dell'operazione.
Questa modifica comporta una scelta da parte dei correntisti sulla decisione di acconsentire o meno all'addebito in conto degli interessi passivi bancari maturati nell'anno.
Si evidenzia che i correntisti avranno 2 mesi di tempo dalla comunicazione che riceveranno dalla propria banca per esprimere la propria volontà nel caso di volontà di rifiuto dell'addebito degli interessi.
E' doveroso precisare che il decreto legge 18/2016 e la delibera Cicr separano gli interessi dal capitale stabilisce inoltre il divieto di interessi su interessi , a tal proposito giova evidenziare che gli interessi devono essere conteggiati a parte e il correntista potrebbe anche pagare questo conto a parte.
Va messo in risalto che il decreto legge e la delibera Cicr prevedono che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili in tale caso però la somma addebitata viene considerata sorte capitale pertanto produrrà ulteriori interessi , giova mettere in luce che su questa clausola vi deve essere l'acquisizione del consenso espresso ai sensi dell'art. 5 del decreto Cicr citato.
Occorre precisare che in assenza di adesione del correntista gli interessi non potranno essere addebitati in conto , è prevista la revoca dell'autorizzazione in ogni momento con effetti per il futuro.
Vale il principio generale secondo il quale gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora.
Il cliente ha diritto ad un preavviso di almeno un mese prima di pagare e si ricorda che gli interessi diventano esigibili solo dal 1° marzo dell'anno, secondo la legge gli interessi vengono calcolati con la stessa periodicità non inferiore all'anno sia nel conteggio degli interessi creditori che di quelli debitori il conteggio averrà il 31 dicembre di ciascun anno.
Nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili.
Con riferimento ai vari tipi di contratti vi possono essere anche quelli che stabiliscono che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento possono essere impiegati per estinguere il debito da interessi.
Un invito ai correntisti è quello di stare molto attenti al contratto che si sottoscrive , valutare bene la convenienza o meno dell'addedebito degli interessi passivi in modo da non avere sorprese

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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