Anche chi ha "preso una multa" può aver diritto al risarcimento

Capita sovente – agli operatori del settore, ma anche ai comuni cittadini – di chiedersi quale sia la conseguenza dell’omesso rispetto di una norma del Codice della strada quando si tratta di stabilire chi possa essere considerato responsabile di un sinistro. Ci si domanda, cioè, se il fatto di essere incorsi in una contravvenzione e di aver violato una norma del C.d.S. implichi necessariamente una responsabilità esclusiva, o quantomeno concorsuale, nella determinazione dell’evento lesivo.
Non di rado, si finisce per operare una equivalenza indebita tra l’aver “preso una multa” e l’essere quindi, e per ciò stesso (quasi in virtù di una sorta di automatismo) responsabili o corresponsabili di un evento. Invece, bisogna sottrarsi a questa tentazione e ricordarsi che la violazione a una regola di condotta in materia di circolazione costituisce un illecito di tipo amministrativo che non necessariamente comporta l’attribuzione di una corrispondente responsabilità nella causazione di un incidente.
Ce lo ricorda la Corte di Cassazione con una sentenza del 31 maggio 2019, la numero 14.885, con la quale i giudici di legittimità hanno affrontato il caso di un motociclista il quale aveva riportato gravi lesioni per essere caduto transitando – alla guida del proprio ciclomotore, contromano e in stato di ebbrezza – su un tombino sporgente dal piano viabile e (malamente) collocato al centro della carreggiata.
La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto che la vittima potesse essere risarcita soltanto nella misura del venti per cento delle lesioni complessivamente riportate, ritenendo che il residuo ottanta per cento dovesse essere addebitato al concorso di colpa del conducente del motoveicolo: concorso di colpa consistente proprio dell’aver circolato in stato di ebrezza senza tenere rigorosamente la mano destra.
Ebbene, secondo i giudici di legittimità, la sentenza di secondo grado è errata e meritevole di essere cassata. Il motivo è presto detto: non è sufficiente che un soggetto abbia violato una o più norme del Codice della Strada per ritenerlo, di default, responsabile o corresponsabile di un dato evento dannoso. Occorre – semmai e piuttosto – che ci sia un preciso nesso di causalità tra l’infrazione alla norma sulla circolazione stradale e lo specifico evento dannoso avvenuto in concreto. Non basta, insomma, la colpa specifica costituita dall’omesso adeguamento (o, addirittura, dalla patente violazione) rispetto a una determinata regola di condotta.
È necessario, infatti, che questa inosservanza colposa si trovi in diretto rapporto di causalità con il sinistro. Nel caso di specie, una consulenza tecnica d’ufficio ricostruttiva della dinamica aveva appurato che la traiettoria tenuta del conducente del motociclo avrebbe determinato la caduta di qualunque altro centauro; anche nel caso in cui quest’ultimo si fosse trovato a procedere in normali condizioni psicofisiche non alterate da uno stato di ebbrezza. I giudici di secondo grado, contravvenendo alle conclusioni del CTU, avevano invece ritenuto che lo stato di ebbrezza del danneggiato dovesse comportare anche un addebito allo stesso nei termini di un concorso di colpa; per di più quantificato in maniera estremamente rilevante e cioè nell’abnorme misura dell’ottanta per cento del totale.
Sennonché, le conclusioni della Corte d’Appello veneta, nel contravvenire alle risultanze della perizia ricostruttiva, non avevano portato alcun serio argomento in grado di superare le conclusioni del perito d’ufficio tecnico ricostruttivo.
Quanto alle altre due infrazioni commesse dal motociclista – e cioè l’aver proceduto senza tenere la destra del proprio senso di marcia e l’aver invaso, così, parzialmente la corsia opposta – la Cassazione ha osservato come non vi fosse alcuna relazione causale tra queste infrazioni e la caduta del motociclista. Infatti, le norme violate hanno, con tutta evidenza, lo scopo di proteggere l’utente della strada dal rischio di impattare contro veicoli o motoveicoli procedenti dalla direzione contraria. Per contro, queste norme non hanno certo la funzione di evitare a motociclisti e automobilisti le insidie stradali rappresentate (come nel caso di specie) da manufatti, come il tombino “incriminato”, indebitamente sporgenti dal piano viabile. E tali da costituire, per tale ragione, un’insidia.
Per concludere, la pronuncia in commento è importante perché fa piazza pulita di un luogo comune: quello secondo cui la violazione di una norma del Codice della Strada implica, di default, una qualche responsabilità risarcitoria in capo a chi quella norma ha violato. Ci possono essere casi in cui la vittima conserva il diritto di chiedere e di ottenere il cento per cento del risarcimento nonostante sia incappata in una contravvenzione. Oppure, per converso, altri casi in cui, pur in assenza di contravvenzione, è tuttavia ascrivibile a un soggetto una precisa corresponsabilità, o addirittura una responsabilità integrale, nel sinistro, anche sul piano risarcitorio.
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