Anche in Corte Costituzionale il cognome è un atto della nostra storia


Tutelare l'identità personale del maggiorenne adottato implica conservarne il cognome, anche posticipando quello dell’adottante. Spingersi fino ad eliminarlo del tutto?
Anche in Corte Costituzionale il cognome è un atto della nostra storia

Con la sentenza 135 del 04 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto».

L’art. 299, dettato in tema di Cognome dell'adottato, posto al al Titolo VIII, Dell'adozione di persone maggiori di età, Capo I, Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti, del codice civile stabilisce al primo comma che «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

A seguito della sentenza in commento l'interpretazione, costituzionalmente orientata rispetto agli articoli 2 e 3 della Costituzione l’applicazione dell’art. 299 c.c. avverrà consentendo alla persona maggiorenne adottata di mantenere la priorità del cognome che ha portato nel corso della vita avendo modo di «stratificare il senso della propria identità nella consapevolezza personale e nei rapporti sociali» [Corte Cost. Sent. 135/2023], esattamente come ha fatto la ragazza di trentanove anni che, avanzando questa richiesta nel procedimento entro il quale è stata promossa la questione di costituzionalità, ha chiesto ed ottenuto di tutelare il diritto all’identità personale nel contesto del «il principio della libertà di scelta», valorizzato dalla più recente giurisprudenza costituzionale» [Corte Cost. Sent. 135/2023].

E, in effetti la giurisprudenza della Consulta presenta sul tema numerosi riferimenti al nome come «autonomo segno distintivo della […] identità personale» (sentenza n. 297 del 1996), nonché «tratto essenziale della […] personalità» (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso la sentenza n. 120 del 2001); (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001(sentenza n. 268 del 2002), tutte sentenze espressamente ricordate dalla sentenza in commento.

La Consulta ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) che Il cognome «riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori» e ancora, nella citata sentenza n. 131 del 2022, che «non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna) – ha affermato che anche l’ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori».

Il cognome è in qualche modo un atto della storia di chi lo porta: «a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all’identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome» [Corte Cost. Sent. 135/2023].

Per tali ragioni «il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l’identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall’ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori». Ciò in quanto «se quel cognome si è oramai «radicato nel contesto sociale in cui [l’interessato] si trova a vivere», e magari è stato anche «trasme[sso] ai […] figli», precludere «di mantenerlo si risolve in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “ad essere se stessi”», come rileva questa Corte nella sentenza n. 120 del 2001» [Corte Cost. Sent. 135/2023].

Veniamo allora alla ragione giustificatrice del doppio cognome, che non è un cognome unico come quello che unisce il cognome del padre e della madre, e «risiede, dunque, nell’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell’adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale».

Nell’adozione del maggiorenne nella quale si chiede di porre la situazione legale, sancita da una sentenza espressamente e concordemente richiesta dalle Parti, in linea con quella legale di un rapporto affettivo che tra le stesse Parti si è spontaneamente stabilito negli anni, la «visibilità» è ovviamente un dato già realizzato nel momento in cui viene promosso il giudizio finalizzato alla sentenza.

Secondo quanto la Corte d’appello di Salerno, remittente della questione di costituzionalità, la legislazione e, si può aggiungere, la giurisprudenza, hanno «sottratto al «cognome […] il suo carattere indicativo della stirpe familiare», per valorizzare la sua connessione con l’identità personale»

Un rilevante contributo esempio in tal senso è offerto dal Tribunale di Verbania che, con la sentenza n.8 del 06 ottobre 2022, ha stabilito che, in caso di adozione di maggiorenne, laddove il doppio cognome costituisca un pregiudizio per gli adottati, possa, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata, mantenersi il cognome originario dell’adottato.

Il caso riguardava un’anziana signora che, contratto matrimonio con un uomo già vedovo e padre di due figli, dal marito aveva avuto altri due figli, che, come i primi due, portavano il medesimo cognome del padre.

L’uomo muore dopo alcuni anni di matrimonio e l’adozione da parte della vedova dei due figli maggiorenni ch’Egli aveva avuto nel primo matrimonio avrebbe avuto l'effetto di modificare il cognome degli stessi, non solo modificando radicalmente la loro identità ma soprattutto attribuendo ad essi un cognome diverso da quello di coloro che, generati dal loro stesso padre, erano a tutti gli effetti i loro fratelli e portavano, da sempre, il loro medesimo cognome mediante il quale venivano identificati nelle relazioni sociali.

Per questa ragione, stante l’oggettiva consequenzialità tra l'esercizio del diritto ad adottare e il pregiudizio sopra descritto, il Tribunale di Verbania, ha considerato:

a) la ratio dell’istituto, che – a differenza dell’epoca dell’emanazione dell’art.299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio dell’adottante – è oggi volto a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall’art.31 Cost;

b) l’esigenza, anch’essa tutelata a livello costituzionale, di garantire il diritto all’identità personale dell’adottato, che passa anche attraverso l’identificarsi con il proprio cognome, che si è sempre portato e con il quale si è conosciuti;

c) il fatto che l’aggiunta del cognome dell’adottante avrebbe costituito addirittura un pregiudizio per gli adottati, creando un’ingiustificata differenza con gli altri figli dell’adottante.

In conseguenza di ciò il Tribunale ha concesso agli adottati di mantenere immutato il proprio cognome, senza neppure aggiungere quello dell’adottante e quindi evitando l’assunzione del doppio cognome.

Già il Tribunale di Torino il 27 maggio 2022 e, prima ancora, il Tribunale di Roma 27 febbraio 2019, avevano fornito l’interpretazione costituzionalmente orientata oggi sancita in via definitiva dalla sentenza della Corte Costituzionale 135 del 04 luglio 2023 con la posticipazione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato.

Sulla basse sempre di una interpretazione costituzionalmente orientata il Tribunale di Verbania concede di omettere del tutto il cognome dell’adottante.

Articolo del:


di Giuseppe Mazzotta

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse