Anche minimi e forfettari nella CU 2017


Certificazione Unica 2017 anche per i titolari di parita Iva in regime dei minimi o forfettario. Ecco tutte le regole e i casi particolari
Anche minimi e forfettari nella CU 2017
Certificazione Unica 2017 anche per i contribuenti minimi e forfettari, ovvero i contribuenti che appartengono ai regimi fiscali agevolati.
Perché? Molti si chiedono il motivo per il quale è necessario indicare in Certificazione Unica anche le somme dei contribuenti dei regimi fiscali agevolati, tenendo conto le somme e i compensi erogati per le partite Iva a regime dei minimi e forfettario sono esenti dal versamento della ritenuta d’acconto.
Sta di fatto che nelle indicazioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con le istruzioni ed il modello ufficiale di Certificazione Unica 2017 è chiaro che la certificazione unica 2017 dovrà contenere anche somme e compensi di minimi e forfettari.
Infatti, nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto, per il Fisco la Certificazione Unica 2017 serve come ulteriore strumento di controllo fiscale. Forniamo quindi guida semplice e chiara alla compilazione della certificazione unica 2017 nel caso di contribuenti titolari di partita iva nel regime dei minimi e dei forfettari.
Certificazione Unica 2017 anche per minimi e forfettari
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno specificare nella guida alla compilazione della Certificazione Unica 2017 che anche per minimi e forfettari bisognerà compilare il modello con compensi e somme percepite.
I dati dovranno essere inseriti nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica e bisognerà inserire tutte le informazioni su somme e compensi, ovvero:
- l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2016 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario;
- l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2016 agli autonomi operanti con il regime delle nuove iniziative produttive.
Specifiche indicazioni anche nel caso opposto, ovvero quando sono contribuenti titolari di partita Iva in regime dei minimo o forfettari a dover erogare compensi ai professionisti ma con alcune importanti differenze.
Vediamo quali sono le regole per la compilazione della Certificazione Unica in questi specifici casi.
Certificazione Unica 2017 anche per minimi e forfettari. Il caso inverso
Quando sono i contribuenti con partita Iva in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario si verifica la situazione inversa.
Il contribuente titolare di partita Iva regime dei minimi ex DL 98/2011 opera come sostituto d’imposta e nel suo caso gli adempimenti necessari sono i seguenti:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2017 e del modello 770/2017.
Nel caso in oggetto bisognerà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute: i titolari di partita Iva in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano invece come sostituti d’imposta e le regole prevedono che all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:
- non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata "integralmente", esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica 2017 e modello 770/2017.
L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:
il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;l’ammontare lordo del compenso erogato.
In caso di mancato o errato invio della Certificazione Unica 2017 è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Fonte: informazionefiscale

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di Fabio Vincitorio

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