Ancora sull`invio telematico delle successioni


In sede di istruzioni per l’invio telematico delle dichiarazioni di successione l’Agenzia delle Entrate si sostituisce al legislatore
Ancora sull`invio telematico delle successioni
Nel fornire indicazioni per la determinazione dei valori da indicare per i cespiti caduti in successione l’Agenzia delle Entrate fa riferimento, sia per i terreni agricoli che per le aree edificabili e per i fabbricati, al "valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione" avendo a mente l’art. 14 del TUS ma non tenendo conto della disposizione prevista dal quinto comma dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo che limita il potere di rettifica degli uffici in relazione agli immobili urbani ed ai terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria quando il loro valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale rivalutata con i coefficienti stabiliti ai fini delle imposte dirette per i fabbricati e per 75 il reddito dominicale per i terreni.

In sostanza sembrerebbe che sia stata abolita la determinazione del valore degli immobili con il cosiddetto "sistema automatico" già previsto per l’imposta di registro con il quarto comma dell’art. 52 del D.P.R. 131/86 e riprodotto nel citato art. 34 del D.Lgs. 346/90.

Probabilmente proprio l’analogia con le disposizioni in materia di imposta di registro ha indotto in errore l’estensore delle istruzioni in argomento, in quanto con l’art. 35 comma 23 ter del D.L. 4.7.2006 n. 223 era stato aggiunto il comma 5 bis all’art. 52 del D.P.R. 131/86 , specificandosi che "la valutazione automatica" non fosse più applicabile ai trasferimenti di immobili diversi da quelli per i quali fosse consentito richiedere l’applicazione del cosiddetto "prezzo-valore", ovvero gli immobili con destinazione abitativa e le relative pertinenze.

Solo che tale disposizione aveva ed ha tuttora valore solo ai fini dell’imposta di registro e non già per l’imposta di successione e donazione proprio perché la modifica è stata inserita nel decreto relativo a quella imposta e comunque la valutazione automatica resta consentita per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. Invece con le istruzioni sopra riportate non vi è traccia neanche di tale distinguo ma si fa solo ed esclusivamente riferimento al valore venale in comune commercio tanto da indurre gli addetti ai lavori a poter ritenere tale indicazione tassativa.

Per evitare ipotetici successivi accertamenti da parte degli Uffici che non dovessero tener conto della valutazione automatica per gli immobili caduti in successione è opportuno che l’Agenzia delle Entrate si pronunzi con un necessario chiarimento inteso a confermare che la indicazione del valore venale sia stata fatta con riferimento all’art. 14 del TUS fatta salva la deroga prevista dal quinto comma dell’art. 34.

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di Domenico Montemurno

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