Animali e giardino condominiale


Uso degli spazi comuni da parte degli animali e doveri dei proprietari condòmini
Animali e giardino condominiale

Qualora non esista un titolo di proprietà che disponga nella materia, il cortile e il giardino condominiale è di proprietà di tutti i condomini e in quanto tale può essere usato liberamente da ciascuno, rispettoso comunque e sempre di due condizioni:

- l’uso del bene non deve essere contrario allo scopo a cui è destinato;

- l’uso da parte di un condomino non deve essere di ostacolo all’uguale uso da parte degli altri.

Poiché la riforma del 2012 ha introdotto il divieto di impedire, con il regolamento condominiale, di tenere animali in casa, può dirsi parimente previsto anche il divieto di lasciar accedere gli animali agli spazi comuni.

Il condomino-proprietario dell’animale è, ovviamente, tenuto a far rispettare gli spazi comuni e a mantenerli puliti, ove l’animale li imbratti: gli escrementi devono essere immediatamente rimossi, sì da garantire il rispetto delle norme igieniche.

Qualora un condomino manifesti timore per l’animale, il proprietario deve dotare l’animale stesso di museruola e trattenerlo al guinzaglio.

Eventuali danni a persone o cose causati dall’animale devono essere risarciti dal proprietario.

Quest’ultimo deve altresì adoperarsi affinchè i versi dell’animale non arrechino disturbo al riposo o alle attività dei condomini.

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di Avv. Gianna Manferto

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