Animali in condominio
La riforma del condominio, introdotta nel 2012, ha aggiunto il quinto comma dell’art. 1138 C.C., in forza del quale “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere e tenere animali domestici”.
Tale divieto, secondo parte della giurisprudenza, opera anche nei confronti dei regolamenti contrattuali, mentre per altra parte non può essere contenuto nei regolamenti condominiali approvati a maggioranza, atteso che detti regolamenti non possono porre limitazioni alle facoltà ricomprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato appartenenti ai medesimi in via individuale ed esclusiva.
In ogni caso i condomini devono comportarsi in maniera tale da contenere nella massima misura le occasioni di disturbo e da prevenire i motivi di agitazione dell’animale, in particolar modo nelle ore notturne, pur nel rispetto della natura dell’animale.
Si ritiene che l’abbaiare continuo, non occasionale, del cane sia di giorno che di notte costituisca una immissione di rumore intollerabile.
L’articolo 659 C.P. punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309,00 chiunque, con schiamazzi o rumori o strumenti sonori o segnalazioni acustiche ovvero ancora suscitando o non impedendo stremiti di animali, disturbi le occupazioni oppure il riposo delle persone o ancora spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici.
Tuttavia, per la configurazione di detto reato occorre che le immissioni siano idonee a propagarsi e a disturbare una potenziale pluralità indeterminata di persone.
Nel caso di animale in condominio, l’abbaiare deve essere tale da propagarsi all’interno dello stabile provocando, quindi, un potenziale disturbo ai condomini residenti e a chi si trovi nell’occasione nel fabbricato.
Dunque, non si è nell’ambito della contravvenzione di cui all’art. 659 C.P. qualora ad essere disturbati siano esclusivamente coloro che occupano gli appartamenti prossimi a quello in cui vi è l’animale che abbaia.
Il proprietario dell’animale ha diritto di usare gli spazi comuni dell’edificio condominiale facendovi accedere l’animale stesso, ma deve usare le cautele richieste dai criteri di prudenza e deve sempre usare un guinzaglio a misura non superiore a mt. 1.50.
Certamente è un dovere dettato dalle regole del buon vivere comune la rimozione immediata delle deiezioni negli spazi comuni, così come l’impedimento al proprio animale di imbrattare la biancheria stesa ad asciugare nel balcone sottostante o negli spazi comuni.
Articolo del: