Annullabilità della ordinanza ingiunzione senza la subordinazione


L'Ispettorato del lavoro, che emetta una ordinanza ingiunzione, deve provare la subordinazione del lavoro
Annullabilità della ordinanza ingiunzione senza la subordinazione

Annullabilità della ordinanza – ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del Lavoro in assenza della subordinazione. Sentenza del Tribunale di Firenze n. 3819/2019.

Deve essere annullata la ordinanza – ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del lavoro, per impiego di lavoratore senza la preventiva comunicazione (cd. maxi sanzione), in assenza della prova da parte della Amministrazione della subordinazione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3819/2019 del 12/12/2019. Si legge nella citata sentenza “…non è revocabile in dubbio che nel periodo di riferimento vi fossero state prestazioni lavorative dei soggetti sottoposti ad indagine, ma è parimenti evidente che tali rapporti dovessero essere considerati meramente occasionali e per questa tipologia di rapporti non può ritenersi giustificata la sanzione prevista per la sussistenza di vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, quale quella comminata nel caso di specie”.

Pertanto, il Tribunale ha annullato la ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavoro nei confronti di un società.

Al fine di comprendere la portata della sentenza, si ripercorrono i fatti di causa.


La fattispecie della sentenza n. 3819/2019 del Tribunale di Firenze

Con ordinanza – ingiunzione, notificata ad una società di persone ed ai singoli soci, la Direzione Territoriale del Lavoro di Firenze contestava l’impiego da parte della predetta società di lavoratori, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed infliggeva la cd. “maxisanzione ordinaria”.

La società ed i soci personalmente ricorrevano avverso la predetta ordinanza ingiunzione, radicando una controversia dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine di sentire dichiarare nulla ovvero annullare la ordinanza, e pertanto la non debenza della sanzione amministrativa, di cui era ingiunto il pagamento.


La legislazione applicabile al caso di specie

La materia è disciplinata dalla L. 183/2010 (Collegato Lavoro), contenente la previsione di una maxi sanzione per impiego di lavoro “in nero” (art. 4).

La maxisanzione trova applicazione nei confronti di datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego.


La decisione del Tribunale di Firenze

Il Tribunale, facendo corretta applicazione della legislazione in materia, attesi gli esiti della prova testimoniale esperita, ha rilevato che sussisteva l’obbligo per l’Amministrazione, che asserisce l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di provare tale vincolo di soggezione del lavoratore al datore di lavoro.

Poiché non era stato assolto dalla Amministrazione l’obbligo di provare il vincolo di subordinazione, a nulla rilevando che i lavoratori avessero prestato attività di lavoro, non poteva essere inflitta la maxisanzione, con il conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione di pagamento.

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di Avv. Emanuela Manini

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