Antiriciclaggio, novità del 2017
Ecco tutte le novità sull'antiriciclaggio che sono state introdotte nel 2017

L’ANTIRICICLAGGIO rappresenta l’attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’utilizzo del denaro contante ed ha come obiettivo preponderante quello di evitare il riciclaggio dei proventi ricavati da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Si evidenzia che negli anni si sono susseguiti diversi cambiamenti inerenti sia gli importi massimi consentiti per i prelevamenti e per i versamenti di contante; a tal proposito si ricordano la Legge 25/01/2006 n. 29 che all’art. 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (tale legge è stata detta legge comunitaria 2005).
Si sono susseguiti i D. Lgs 16 Novembre 2007 - il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 - La Direttiva 1° Agosto 2006 n. 2006/70/CE emanata dalla Commissione in esecuzione della III direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha come obiettivo principale quello di individuare le persone politicamente esposte e quello di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
Gli artt. 1 e 22 della Legge Delega 25/01/2006 n. 29 Legge Comunitaria 2005
La Direttiva 26/10/2005 n. 2005/60/CE III Direttiva
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile in ordine alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio derivante da attività considerate criminose o di finanziamento al terrorismo.
Promuove a tal proposito la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli Ordini Professionali, la DIA, la Guardia di Finanza, con la collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria.
Tra i Professionisti Vi rientrano a pieno titolo: i NOTAI, che sono destinatari della disciplina art. 12. -1°comma lettera C, l’art. 3 del decreto che detta i principi generali del sistema, pertanto deve valutare con la massima attenzione avvalendosi di varie collaborazioni al fine di verificare mediante procedure idonee che garantiscano che le attività poste in essere non siano frutto di proventi derivanti da attività criminose o che possano finanziare il terrorismo.
Giova precisare che Vi sono degli obblighi che vengono imposti dall’art. 18 che consistono esattamente in:
- Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo
- Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
- Controllo costante nel corso della prestazione professionale
A tal proposito devono essere posti in essere appositi registri antiriciclaggio che possono essere sia cartacei sia computerizzati che consentono la registrazione di tutti i dati necessari alla verifica, tali documenti devono essere conservati e in caso di richiesta degli organi competenti preposti a tale controllo, quali la Guardia di Finanza, devono essere esibiti pena un sanzione anche molto elevata.
Occorre l’archivio informativo - l’archivio formato e gestito a mezzo strumenti informatici - il registro della clientela.
Nel caso si riscontrino delle anomalie devono essere immediatamente segnalate alla UIF che è una struttura nazionale incaricata di ricevere rapporti ed informazioni dai soggetti obbligati.
Vige la riservatezza e la protezione dei dati del segnalante in modo che rimanga anonimo come previsto dalla direttiva comunitaria.
Si precisa che proprio in questi giorni sono all’esame preliminare 2 Dlgs in materia antiriciclaggio per il 2017 in particolare per i compro oro e per le comunicazioni inerenti il turismo.
Il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato approvato ieri 27/02/2017 nel corso del Consiglio dei Ministri n. 14 insieme al decreto legislativo che disciplina l’attività dei compro oro.
Si mette in luce che il decreto riguarda l’attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento UE n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/ce e la Direttiva 2006/70/CE.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con riferimento all’incontro con il MEF ha espresso grande soddisfazione, soprattutto con riferimento alla revisione degli oneri formali a carico degli studi professionali, alla delimitazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla riduzione dell’entità delle sanzioni minime e massime.
Giova mettere in risalto che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sia persone fisiche che giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro.
Viene istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust con il chiaro intento di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro i riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo. A tal proposito è stato previsto l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali dove saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
Sono state previste anche disposizioni inerenti gli operatori contrattualizzati delle società di money trasfer che rappresentano attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Si evidenzia che negli anni si sono susseguiti diversi cambiamenti inerenti sia gli importi massimi consentiti per i prelevamenti e per i versamenti di contante; a tal proposito si ricordano la Legge 25/01/2006 n. 29 che all’art. 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (tale legge è stata detta legge comunitaria 2005).
Si sono susseguiti i D. Lgs 16 Novembre 2007 - il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 - La Direttiva 1° Agosto 2006 n. 2006/70/CE emanata dalla Commissione in esecuzione della III direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha come obiettivo principale quello di individuare le persone politicamente esposte e quello di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
Gli artt. 1 e 22 della Legge Delega 25/01/2006 n. 29 Legge Comunitaria 2005
La Direttiva 26/10/2005 n. 2005/60/CE III Direttiva
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è responsabile in ordine alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio derivante da attività considerate criminose o di finanziamento al terrorismo.
Promuove a tal proposito la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli Ordini Professionali, la DIA, la Guardia di Finanza, con la collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria.
Tra i Professionisti Vi rientrano a pieno titolo: i NOTAI, che sono destinatari della disciplina art. 12. -1°comma lettera C, l’art. 3 del decreto che detta i principi generali del sistema, pertanto deve valutare con la massima attenzione avvalendosi di varie collaborazioni al fine di verificare mediante procedure idonee che garantiscano che le attività poste in essere non siano frutto di proventi derivanti da attività criminose o che possano finanziare il terrorismo.
Giova precisare che Vi sono degli obblighi che vengono imposti dall’art. 18 che consistono esattamente in:
- Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo
- Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
- Controllo costante nel corso della prestazione professionale
A tal proposito devono essere posti in essere appositi registri antiriciclaggio che possono essere sia cartacei sia computerizzati che consentono la registrazione di tutti i dati necessari alla verifica, tali documenti devono essere conservati e in caso di richiesta degli organi competenti preposti a tale controllo, quali la Guardia di Finanza, devono essere esibiti pena un sanzione anche molto elevata.
Occorre l’archivio informativo - l’archivio formato e gestito a mezzo strumenti informatici - il registro della clientela.
Nel caso si riscontrino delle anomalie devono essere immediatamente segnalate alla UIF che è una struttura nazionale incaricata di ricevere rapporti ed informazioni dai soggetti obbligati.
Vige la riservatezza e la protezione dei dati del segnalante in modo che rimanga anonimo come previsto dalla direttiva comunitaria.
Si precisa che proprio in questi giorni sono all’esame preliminare 2 Dlgs in materia antiriciclaggio per il 2017 in particolare per i compro oro e per le comunicazioni inerenti il turismo.
Il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato approvato ieri 27/02/2017 nel corso del Consiglio dei Ministri n. 14 insieme al decreto legislativo che disciplina l’attività dei compro oro.
Si mette in luce che il decreto riguarda l’attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento UE n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/ce e la Direttiva 2006/70/CE.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con riferimento all’incontro con il MEF ha espresso grande soddisfazione, soprattutto con riferimento alla revisione degli oneri formali a carico degli studi professionali, alla delimitazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla riduzione dell’entità delle sanzioni minime e massime.
Giova mettere in risalto che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono sia persone fisiche che giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro.
Viene istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust con il chiaro intento di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro i riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo. A tal proposito è stato previsto l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali dove saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
Sono state previste anche disposizioni inerenti gli operatori contrattualizzati delle società di money trasfer che rappresentano attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
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