APE: come farlo e a chi rivolgersi


Le insidie del mercato online nella scelta del Tecnico Abilitato a redigere l'Attestato di Prestazione Energetica
APE: come farlo e a chi rivolgersi
L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) previsto dal D.L. n. 63/2013 convertito in legge con la L. 90/2013 e successive modifiche e integrazioni, è il risultato di una procedura di calcolo che permette di valutare il rendimento energetico di un edificio al fine di valutare quanta energia viene dispersa rispetto a quella che è stata utilizzata per tenere lo stesso in condizioni di comfort, ovvero è «il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica».
L’Attestato deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati dati di riferimento che consentano di valutare il rendimento energetico dell’edificio e prendere atto delle raccomandazioni per il miglioramento dello stesso in termini di costi-benefici. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore "indice di prestazione energetica globale" (IPEG) espresso in kWh/mq*anno (cioè consumo annuo espresso in chilowattora per ogni metro quadrato di abitazione) che ne consente la classificazione.
Purtroppo come in tutti campi lavorativi c’è chi pensa di poter fare soldi facili e spesso, facendo delle ricerche su internet, ci si trova di fronte ad offerte sulla redazione degli APE, talmente basse, che risultano completamente fuori mercato e che nascondono delle insidie.
Nella maggior parte dei casi, il sedicente tecnico non da nemmeno delle informazioni precise e dettagliate sulla prestazione richiesta ed addirittura si rende disponibile a redigere l’Attestato anche senza eseguire il sopralluogo (1), con a disposizione solo pochi dati forniti on-line dal potenziale cliente, non tenendo conto di quanto previsto dall’Art.4 comma 6 del Decreto della Legge 90.
Tale atteggiamento, ovviamente fuori legge, se rilevato dagli Enti Preposti, può portare a pesanti sanzioni sia per il tecnico che per il committente (2).
Dal primo ottobre 2015, infatti, sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.

Tra le tante novità introdotte dai Decreti della Legge 90, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione (3) e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.

Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
La procedura eticamente corretta che dovrebbe seguire un tecnico, pertanto, sarebbe la seguente:
1. presentazione di un preventivo dettagliato con tutte le voci di spesa ed un prezzo finito;
2. una volta aggiudicato il lavoro, analisi della documentazione a disposizione;
3. sopralluogo, rilievo delle caratteristiche dimensionali, costruttive, stratigrafiche, tipologiche di pareti, solai, infissi interni ed esterni;
4. rilievo delle caratteristiche impiantistiche;
5. verifiche e confronti dello stato dei luoghi con la documentazione disponibile;
6. copia del Libretto di Impianto e dell’ultimo Controllo effettuato alla caldaia (in assenza dei quali l’APE, come da normativa, avrà validità fino al 31.12 dell’anno successivo all’emissione anziché 10 anni);
7. redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica alla Committenza in originale oppure con Firma Digitale;
9. invio dell’Attestato di Prestazione Energetica alla Regione con le modalità richieste dalle singole regioni.

(1) Obbligo del sopralluogo da parte del tecnico
Il decreto linee guida, all’articolo 4 comma 6 prevede che, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’unità immobiliare oggetto di attestazione.
(2) Sanzioni previste
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede:
· sanzioni a carico del certificatore;
· sanzioni a carico del direttore dei lavori;
· una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro.
(3) Monitoraggio e controllo degli APE emessi
Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE.

Articolo del:


di Arch. Francesco Stendardo

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