Ape sociale e Ape precoci: vademecum
Tempi stringenti per la presentazione delle domande: scadenza 15 luglio per i soggetti che maturano i requisiti nel 2017
Dopo una lunga attesa sono stati emanati i Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate le circolari INPS.
Il 16 giugno 2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 88/2017 che disciplina l’APe Sociale e il DPCM 87/2017 per l’introduzione dell’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, entrambe le misure previste dalla legge di Bilancio 2017. In contemporanea sono state anche emanate le circolari INPS n.100 per l’APe Sociale e n.99 per l’APe lavoratori precoci, che hanno reso operative le procedure online per la presentazione delle domande.
Ma quali sono i requisiti per poter accedere alle due misure?
APE SOCIALE
1. Aver compiuto almeno 63 anni di età nel 2017
2. Non essere già titolare di pensione diretta
3. Aver maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva
4. Appartenere ad una delle seguenti categorie:
a. Disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale, ed aver finito di usufruire del sussidio di disoccupazione da almeno 3 mesi;
b. I caregivers, ovvero chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile (esclusi i conviventi di fatto), oppure un parente di 1° grado convivente (genitore o figlio/a; sono esclusi i gradi superiori di parentela e gli affini) con handicap grave (come da l. 104/1992);
c. Lavoratori con invalidità civile almeno pari al 74%;
d. Addetti a mansioni gravose da almeno 6 anni negli ultimi 7 (sono 11 le tipologie di mansioni indicate nel Decreto); per questa categoria di lavoratori ci vogliono però 36 anni di contributi.
L’APe Sociale gode di tutte le detrazioni e i crediti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, compreso il bonus 80 euro; l’assegno è compatibile con redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro l’anno e da lavoro autonomo fino a 4.800 euro. I fondi messi a disposizione dal Governo per il 2017 sono 300 milioni di euro.
APE LAVORATORI PRECOCI (o QUOTA 41)
I requisiti da soddisfare sono gli stessi elencati nei precedenti punti 2 e 4 per l’APe Sociale. In questo caso il lavoratore potrà accedere alla misura anche prima dei 63 anni di età, benché abbia maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva e, in aggiunta, abbia versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età. L’APe precoci non è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le domande saranno accolte entro il limite di spesa di 360 milioni per il 2017.
* * *
Il termine di presentazione delle domande - sia per APe Sociale che per APe precoci - è il 15 luglio 2017 per chi matura i requisiti quest’anno; bisogna compilare il modulo INPS online, oppure, in alternativa, rivolgersi a patronati o intermediari. Può presentare istanza anche chi, a quella data, non possiede ancora le condizioni di cui ai punti 1, 3, 4a (lo stato di disoccupazione deve invece già sussistere al momento della domanda) e 4d; tali requisiti devono essere comunque maturati entro la fine dell’anno. Per i ritardatari la seconda ed ultima scadenza è il 30 novembre, ma le richieste saranno valutate solo se residueranno fondi dal primo turno.
L’INPS risponderà entro il 15 ottobre 2017, certificando o meno il diritto al trattamento; in caso di esito positivo della prima istanza, si potrà inoltrare la richiesta di pensione vera e propria. L’assegno verrà erogato dal primo mese successivo a quello della risposta alla seconda domanda; in caso di esaurimento delle risorse finanziarie per l’anno in corso, le erogazioni slitteranno a quello successivo. Dal momento che l’entrata in vigore dell’APe è stata stabilita per legge dal 1° maggio 2017, la decorrenza dei provvedimenti è retroattiva: ciò significa che chi aveva già maturato il diritto in precedenza riceverà con il primo assegno anche gli arretrati a partire dal primo maggio.
L’assegno sarà calcolato in base alla pensione di vecchiaia maturata al momento della richiesta, per un importo non superiore a 1.500 euro lordi per 12 mensilità; non è infatti prevista la tredicesima e neppure la quattordicesima per i redditi fino a due volte il minimo INPS (reddito lordo annuo non superiore a 13.049,15 euro). Inoltre, l’importo dell’assegno non è soggetto a rivalutazione durante il periodo di indennità.
Per raggiungere il requisito contributivo necessario per l’APe, si può utilizzare anche l’istituto del cumulo gratuito (previsto dalla Legge di Stabilità 2017), sommando i periodi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali INPS (compresa la gestione separata) e le casse professionali, calcolando così la pensione pro-quota con le regole di ciascun ente.
I soggetti che matureranno i requisiti nel 2018 dovranno presentare le domande entro il 1° marzo per l’APe precoci ed entro il 31 marzo per l’APe sociale (l’ultima scadenza utile per le istanze tardive rimane sempre il 30 novembre). L’INPS risponderà alle domande entro il 30 giugno 2018.
L’APe verrà corrisposto fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o di quella anticipata; saranno privilegiati nell’erogazione dell’assegno i soggetti che maturano prima il diritto alla pensione di vecchiaia; a parità di condizioni, si terrà invece conto della data di presentazione della domanda.
Il 16 giugno 2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 88/2017 che disciplina l’APe Sociale e il DPCM 87/2017 per l’introduzione dell’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, entrambe le misure previste dalla legge di Bilancio 2017. In contemporanea sono state anche emanate le circolari INPS n.100 per l’APe Sociale e n.99 per l’APe lavoratori precoci, che hanno reso operative le procedure online per la presentazione delle domande.
Ma quali sono i requisiti per poter accedere alle due misure?
APE SOCIALE
1. Aver compiuto almeno 63 anni di età nel 2017
2. Non essere già titolare di pensione diretta
3. Aver maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva
4. Appartenere ad una delle seguenti categorie:
a. Disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale, ed aver finito di usufruire del sussidio di disoccupazione da almeno 3 mesi;
b. I caregivers, ovvero chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile (esclusi i conviventi di fatto), oppure un parente di 1° grado convivente (genitore o figlio/a; sono esclusi i gradi superiori di parentela e gli affini) con handicap grave (come da l. 104/1992);
c. Lavoratori con invalidità civile almeno pari al 74%;
d. Addetti a mansioni gravose da almeno 6 anni negli ultimi 7 (sono 11 le tipologie di mansioni indicate nel Decreto); per questa categoria di lavoratori ci vogliono però 36 anni di contributi.
L’APe Sociale gode di tutte le detrazioni e i crediti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, compreso il bonus 80 euro; l’assegno è compatibile con redditi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro l’anno e da lavoro autonomo fino a 4.800 euro. I fondi messi a disposizione dal Governo per il 2017 sono 300 milioni di euro.
APE LAVORATORI PRECOCI (o QUOTA 41)
I requisiti da soddisfare sono gli stessi elencati nei precedenti punti 2 e 4 per l’APe Sociale. In questo caso il lavoratore potrà accedere alla misura anche prima dei 63 anni di età, benché abbia maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva e, in aggiunta, abbia versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età. L’APe precoci non è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le domande saranno accolte entro il limite di spesa di 360 milioni per il 2017.
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Il termine di presentazione delle domande - sia per APe Sociale che per APe precoci - è il 15 luglio 2017 per chi matura i requisiti quest’anno; bisogna compilare il modulo INPS online, oppure, in alternativa, rivolgersi a patronati o intermediari. Può presentare istanza anche chi, a quella data, non possiede ancora le condizioni di cui ai punti 1, 3, 4a (lo stato di disoccupazione deve invece già sussistere al momento della domanda) e 4d; tali requisiti devono essere comunque maturati entro la fine dell’anno. Per i ritardatari la seconda ed ultima scadenza è il 30 novembre, ma le richieste saranno valutate solo se residueranno fondi dal primo turno.
L’INPS risponderà entro il 15 ottobre 2017, certificando o meno il diritto al trattamento; in caso di esito positivo della prima istanza, si potrà inoltrare la richiesta di pensione vera e propria. L’assegno verrà erogato dal primo mese successivo a quello della risposta alla seconda domanda; in caso di esaurimento delle risorse finanziarie per l’anno in corso, le erogazioni slitteranno a quello successivo. Dal momento che l’entrata in vigore dell’APe è stata stabilita per legge dal 1° maggio 2017, la decorrenza dei provvedimenti è retroattiva: ciò significa che chi aveva già maturato il diritto in precedenza riceverà con il primo assegno anche gli arretrati a partire dal primo maggio.
L’assegno sarà calcolato in base alla pensione di vecchiaia maturata al momento della richiesta, per un importo non superiore a 1.500 euro lordi per 12 mensilità; non è infatti prevista la tredicesima e neppure la quattordicesima per i redditi fino a due volte il minimo INPS (reddito lordo annuo non superiore a 13.049,15 euro). Inoltre, l’importo dell’assegno non è soggetto a rivalutazione durante il periodo di indennità.
Per raggiungere il requisito contributivo necessario per l’APe, si può utilizzare anche l’istituto del cumulo gratuito (previsto dalla Legge di Stabilità 2017), sommando i periodi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali INPS (compresa la gestione separata) e le casse professionali, calcolando così la pensione pro-quota con le regole di ciascun ente.
I soggetti che matureranno i requisiti nel 2018 dovranno presentare le domande entro il 1° marzo per l’APe precoci ed entro il 31 marzo per l’APe sociale (l’ultima scadenza utile per le istanze tardive rimane sempre il 30 novembre). L’INPS risponderà alle domande entro il 30 giugno 2018.
L’APe verrà corrisposto fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o di quella anticipata; saranno privilegiati nell’erogazione dell’assegno i soggetti che maturano prima il diritto alla pensione di vecchiaia; a parità di condizioni, si terrà invece conto della data di presentazione della domanda.
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