Appalto e interposizione fittizia di manodopera


A quali condizioni può intendersi genuino un appalto con utilizzo di manodopera da parte del committente. Conseguenze e sanzioni per appalto illecito
Appalto e interposizione fittizia di manodopera
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). Il materiale necessario a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Ci si è chiesti in quali forme sia legittimo fornire manodopera nell’ambito di questo contratto.
Innanzitutto, i lavoratori in forza all’appaltatore, devono conservare una loro differenziazione e autonomia rispetto ai lavoratori dell’impresa committente. Gli stessi quali dipendenti dell’appaltatore possono prendere ordini solo da questi, così come sarà l’appaltatore a sanzionare disciplinarmente eventuali mancanze.
La Cassazione con sentenza del 27.11.2012 n. 21030, in linea con precedente sentenza del 23 giugno 2008, n. 17049, ha ritenuto leciti questi tipi di appalto a condizione che sia chiaramente individuato il soggetto titolare dei rapporti e che tale soggetto assuma ogni onere relativamente al rischio d’impresa. In altre parole l’appaltatore non può solo limitarsi a gestire il personale ricadendo in questo caso nell’ipotesi di divieto.

Quali sono, quindi, quindi le caratteristiche che individuano un appalto genuino da uno illecito.
Sinteticamente abbiamo:
1. Il potere direttivo ovvero il controllo dell’appaltatore sui dipendenti senza che vi siano interferenze da parte del committente, con consequenziale assunzione del rischio da parte dell’appaltatore;
2. Il rischio d’impresa inteso primariamente quale rischio economico;
3. L’organizzazione dei mezzi ovvero l’organizzazione di strumenti e capitali in uno con l’organizzazione del lavoro. La disponibilità di mezzi può anche avere scarsa rilevanza nel caso in cui le competenze dei lavoratori siano tali da controbilanciare la carenza di beni strumentali ed attrezzature.
4. L’opera o il servizio deve rientrare nell’oggetto sociale dell’impresa fornitrice dell’opera o del servizio

LE SANZIONI
Se l’appalto non è genuino si avrà interposizione illecita di manodopera con consequenziale irrogazione della sanzione.
Il D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 all’Art. 27 - Somministrazione irregolare - prevede che quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione;

All’Art. 28. - Somministrazione fraudolenta - statuisce che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 50 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Inoltre, ai sensi della legge 14 settembre 2011 n. 148 - Art. 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - è prevista la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Inoltre l’art. 603-ter (Pene accessorie) prevede che la condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

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di avv. Vito S. Manfredi

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