Applicazione della continuazione a reati giudicati con diversi riti


La risposta delle Sezioni Unite alla concreta applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e abbreviato.
Applicazione della continuazione a reati giudicati con diversi riti

Con sentenza n. 35852 del 26/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere il contrasto insorto tra le Sezioni Semplici riguardo il trattamento punitivo da riservare a reati giudicati con rito abbreviato, in continuazione con reati giudicati con rito ordinario.


Un primo orientamento, condiviso dalle Sezioni Unite, ritiene che la diminuzione di un terzo possa essere applicata solo ai reati giudicati in un rito contratto e privo delle ordinarie garanzie difensive per scelta dell’imputato; ne deriva che la riduzione di un terzo non possa essere estesa anche agli altri reati contestati in continuazione con i primi, ma definiti con rito ordinario.


Diverso orientamento sostiene che, ove il reato più grave sia quello giudicato con rito abbreviato, il riconoscimento della continuazione con reati definiti in ordinario non precluda la riduzione di un terzo per tutti i reati avvinti nel vincolo, detrazione che dovrà applicarsi sulla pena complessiva operato l’aumento per la continuazione.


Le Sezioni Unite sposano il primo dei due orientamenti, ritenendo che diverse sono le logiche sottese al riconoscimento della continuazione rispetto alla premialità che consegue alla volontaria scelta dell’imputato di accedere ad un rito più snello, ma privato delle maggiori garanzie tipiche del giudizio ordinario, qual è il rito abbreviato.

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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