Apprendistato dopo il Jobs Act
Modifiche del contratti di apprendistato

Con il Jobs Act vengono modificate le due tipologie di apprendistato, cioè l’apprendistato per la qualifica e per il diploma - che ora assume la nuova denominazione di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" - e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (valido tra i 18 e i 29 anni per chi ha già un diploma superiore, in collaborazione con enti di ricerca o di formazione specialistica).
Queste due formule compongono un "sistema duale" per il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, che potrà così avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa.
In Italia infatti vige l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e l’obbligo formativo fino a 18 e la nuova normativa permette agli studenti degli istituti scolastici statali di accedere all’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Il contratto è fruibile dai 15 ai 25 anni di età per 36 mesi (estendibili a 48 in alcuni casi).
Queste due formule compongono un "sistema duale" per il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, che potrà così avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa.
In Italia infatti vige l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e l’obbligo formativo fino a 18 e la nuova normativa permette agli studenti degli istituti scolastici statali di accedere all’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Il contratto è fruibile dai 15 ai 25 anni di età per 36 mesi (estendibili a 48 in alcuni casi).
Articolo del: