Apprendistato dopo il Jobs Act


Modifiche del contratti di apprendistato
Apprendistato dopo il Jobs Act
Con il Jobs Act vengono modificate le due tipologie di apprendistato, cioè l’apprendistato per la qualifica e per il diploma - che ora assume la nuova denominazione di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" - e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (valido tra i 18 e i 29 anni per chi ha già un diploma superiore, in collaborazione con enti di ricerca o di formazione specialistica).

Queste due formule compongono un "sistema duale" per il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, che potrà così avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa.

In Italia infatti vige l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e l’obbligo formativo fino a 18 e la nuova normativa permette agli studenti degli istituti scolastici statali di accedere all’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Il contratto è fruibile dai 15 ai 25 anni di età per 36 mesi (estendibili a 48 in alcuni casi).

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di CDL Laura Senesi

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