Apprendistato professionalizzante


Divieti e obblighi. Agevolazioni normative ed economiche
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato in questi ultimi anni è stato interessato da numerose modifiche normative. In ultimo nel 2011 è stato riscritto nel testo unico d.lgs n. 167 del 14 settembre 2011.
Il suddetto contratto è detto anche a causa mista, visto l'obbligo della prestazione del lavoratore e la doppia obbligazione del datore di lavoro, corrispettivo e trasferimento della conoscenza sia teorica che pratica, al fine di raggiungere la qualificazione al termine del ciclo contrattuale.
Il contratto è rivolto a tutti i settori di attività, pubblici o privati, ai soggetti lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17-10-2005 n° 226; il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Nel contratto vanno riportati alcuni elementi essenziali come il luogo e l'orario di lavoro, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti formativi.

Periodo di prova
La contrattazione collettiva indica la durata del periodo di prova, come da art. 2096 c.c., deve risultare da atto scritto e in ogni caso, non potrà essere superiore a 6 mesi.
Divieti e obblighi
- Durata minima del contratto non inferiore a sei mesi (salvo apprendistato stagionale ove possibile)
- Divieto di retribuzione a cottimo
- Presenza del tutor
- Divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.
Il contratto di apprendistato deve contenere anche in forma sintetica, il piano formativo individuale, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Il contratto in forma scritta deve essere sottoscritto fra le parti prima dell'inizio del rapporto di lavoro e il piano formativo deve essere convalidato dall'ente bilaterale entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Agevolazione contributiva
Il carico contributivo si differenzia a seconda della dimensione aziendale misurata attraverso il paramentro del numero dei dipendenti. Nello specifico, il carico contributivo si differenzia a seconda che l`impresa abbia un numero di occupati inferiore o uguale a nove o superiore a nove.
Per il datore di lavoro con più di nove addetti sono dovuti contributi a carico dipendente pari al 5,84%, e a carico azienda del 11,61%.
Per le aziende fino a 9 lavoratori rimane invariato quello a carico dipendente (5,84%), mentre l'azienda, per il primo anno, sconta un’aliquota del 3,11%, per il secondo anno del 4,61% e dal terzo anno del 11,61%.
In ultimo si vuole ricordare che la legge n. 183 del 2011 art. 22 concede uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni, per le aziende con organico fino a 9 dipendenti e per le assunzioni effettuate dal 01-01-2012 al 31-12-2016.
L'agevolazione è legata al deminimis, quindi per poterne usufruire, l'azienda non deve aver goduto negli ultimi tre anni di aiuti "rientranti nel de mnimis" di importo superiore ai 200.000,00 euro; in detto importo va considerata l'agevolazione del contratto di apprendistato.
Per poterne ottenere il riconoscimento è necessario inviare all'Inps la dichiarazione de minimis per l'attribuzione del codice 4r.

Agevolazioni normative ed economiche
Nel contratto di apprendistato è data la possibilità all'azienda, di attribuire al lavoratore, nella fase formativa, fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello finale previsto al termine del contratto.
L'apprendista non sarà conteggiato nell'organico aziendale.

Articolo del:


di Giovanni Castangia

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse