Apprendistato senza limiti di età
Una opportunità per chi ha perso un’occupazione ed è titolare di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito

L'Inps, con il messaggio n. 2243/2017, fornisce indicazioni in merito all’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.
Sotto esaminiamo solo il secondo caso.
L’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei "...lavoratori beneficiari...di un trattamento di disoccupazione", allo scopo di favorirne la "...qualificazione o riqualificazione professionale". Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:
- limiti di età;
- disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: (NASpI), (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, (DIS-COLL).
Inoltre, l’assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Pertanto, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
In particolare:
a) per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. Anche in questo caso, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo.
b) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, con particolare riguardo all’art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25, della legge n. 845/1978;
c) per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%),[5] per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
d) in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, è prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
Sotto esaminiamo solo il secondo caso.
L’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei "...lavoratori beneficiari...di un trattamento di disoccupazione", allo scopo di favorirne la "...qualificazione o riqualificazione professionale". Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:
- limiti di età;
- disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: (NASpI), (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, (DIS-COLL).
Inoltre, l’assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Pertanto, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
In particolare:
a) per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. Anche in questo caso, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell’apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo.
b) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, con particolare riguardo all’art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, si applica la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 25, della legge n. 845/1978;
c) per effetto dell’art. 21, della legge n. 41/1986, si applica l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%),[5] per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non;
d) in forza della limitazione contenuta nell’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, è prevista l’esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
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