Approvazione e deposito del bilancio d'esercizio


Conseguenze della mancata approvazione del bilancio d'esercizio
Approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
Il bilancio è il documento redatto al termine del periodo amministrativo dell’impresa ed ha il fine di esporne la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché di qualificare il risultato dell’esercizio.

Entro il 30 aprile, ossia entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare dovranno provvedere all’approvazione del bilancio d’esercizio 2014. Attraverso la seconda convocazione tale approvazione potrebbe avvenire entro il 30 maggio.

I termini possono essere prorogati anche al 29 giugno, ma a condizione che tale possibilità sia prevista nello statuto e sussistano esigenze connesse con la struttura o l’oggetto della società.
Il differimento è altresì consentito alle società tenute al bilancio consolidato.

Quando per vari motivi il bilancio di esercizio presentato in assemblea non viene approvato, la maggior parte dei registri delle imprese non permette il deposito del progetto di bilancio. La prima ipotesi è quella in cui (soprattutto nelle srl) non si raggiungano in prima convocazione i quorum costitutivi o deliberativi previsti nell’atto costitutivo per l’approvazione del bilancio. Una seconda ipotesi è quella in cui i soci di maggioranza decidano di votare contro l’approvazione del bilancio; ciò ad esempio può avvenire quando i soci non condividano le politiche di bilancio poste in essere dagli amministratori, o quando reputino non corrette le loro valutazioni o ritengano non presenti le condizioni di continuità aziendale che invece il progetto di bilancio attesta. Una terza ipotesi è quella in cui nella società sussistano due soci detentori del 50% cadauno delle quote/azioni e gli stessi non riescano ad accordarsi.

Il progetto non approvato pertanto potrebbe non poter essere pubblicato dal Registro delle imprese: il codice civile infatti prevede all’art. 2478-bis cc per le srl e all’art. 2435 cc per le spa che il bilancio correlato dalle relazioni di accompagnamento richieste debba essere depositato a cura degli amministratori: in virtù di ciò i principali registri delle imprese non consentono agli amministratori di presentare progetti di bilancio non approvati dall’assemblea.
Non mancano comunque uffici del R.I. che invece accettano il deposito del bilancio non approvato.

Resta invece risolta dalla giurisprudenza la questione sulla sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 cc a carico degli amministratori che omettano di depositare copia del bilancio sociale presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio: il tribunale di Brescia infatti (13.05.2002) ritiene che tale sanzione non possa essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio.

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di Dott.ssa Daniela Giordano

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