Reato di stalking, cosa prevede


L’art. 612 bis del codice penale disciplina nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori
Reato di stalking, cosa prevede

L’art. 612 bis del codice penale, rubricato «Atti persecutori» punisce chiunque, mediante condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona, cagionandole un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, un’alterazione delle abitudini di vita.

Il reato in parola, introdotto dal Legislatore con il D.L. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, mira a tutelare la libertà individuale della persona dalle condotte persecutorie.

Tale fattispecie delittuosa è comunemente chiamata stalking, ed è nota alla prassi giudiziaria come reato commesso ai danni di un soggetto, in precedenza legato da una relazione sentimentale con l’autore.

Le condotte che sono in grado di integrare il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. sono le più varie, si va da appostamenti, pedinamenti e telefonate, alle minacce e ai messaggi, perlopiù inviati all’ex partner e, solitamente, improntati al controllo della vita del medesimo.

Affinché si possa ritenere integrato il reato sono necessari almeno due episodi, connotati da una certa gravità, ripetuti nel tempo.

Tali comportamenti, inoltre, devono essere in grado di ingenerare, nella vittima, uno dei tre eventi alternativi sopra indicati (stato d’ansia, pericolo per la propria vita, cambiamento delle abitudini).

 

 

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di Avv. Matteo Destri

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