Arbitrato: cos'è e come funziona?
L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie note anche come ADR, che consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.
È una procedura diretta a porre fine ad una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'arbitro non è un Giudice, ma le parti decidono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere.
Il principale vantaggio dell'arbitrato sta in effetti nella sicurezza di affidare le proprie controversie a qualcuno davvero specializzato nel settore, il quale si prende l'incarico di portare a termine la controversia nel modo più efficiente possibile.
Il "i costi seguono l'evento", che è adottato sia nelle giurisdizioni di diritto comune che di diritto civile, e sembra essere l'approccio prevalente oggi nell'arbitrato commerciale internazionale, obbliga la parte soccombente a pagare le spese della parte vittoriosa. La nuova norma stabilisce che "la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater". In questo modo viene confermata e sancita espressamente l'equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda.
Avvio del procedimento
La parte più diligente deposita presso la segreteria della Camera arbitrale una domanda di arbitrato con consegna a mano, raccomandata, corriere o Pec. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito di procura.
Come si chiama la decisione che conclude un arbitrato?
Le origini del termine lodo nel diritto italiano. Oggi il lodo nel diritto è la decisione emessa da arbitri imparziali che concludono un conflitto di interessi attraverso un compromesso tra le parti interessate. Il procedimento arbitrale rituale si svolge secondo le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile e ha una durata di 180 giorni secondo l'iter descritto nel Regolamento dell'Ente.
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