Arriva il super bonus di 100 euro in busta paga di aprile


100 euro in busta paga a tutti coloro che hanno lavorato in sede nel mese di marzo e hanno dichiarato nel 2019 un reddito da lavoro dipendente sotto i 40 mila euro
Arriva il super bonus di 100 euro in busta paga di aprile

Il decreto "Cura Italia" ha introdotto un bonus in busta paga a favore di più di 8 milioni di lavoratori che nel mese di marzo si sono recati sul posto di lavoro per offrire la propria consueta prestazione.

Si tratta di una misura a favore di determinate categorie o “filiere” non interessate dal “lockdown” previsto dai DPCM dell'11 e 22 marzo 2020, i cui lavoratori, nonostante l'epidemia in corso, hanno continuato, nel mese di marzo, a recarsi nei propri luoghi/sedi di occupazione.

Il DL 18/2020 ha istituito, infatti, per costoro un premio o una tantum di € 100,00 da erogare nella busta paga che andrà ad essere elaborata a partire dal due di maggio e cioè in riferimento al periodo di Aprile, in funzione delle presenze maturate in tutto il mese di marzo.

Secondo il criterio individuato dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/2020, il premio verrà erogato in base al rapporto tra le ore lavorate nel mese di marzo e quelle potenzialmente lavorabili nello stesso mese, previste dal contratto di lavoro, fissando quindi un criterio di proporzionalità alla determinazione del bonus.

Nello specifico si chiarisce che, detto premio, verrà ugualmente erogato in base al numero di ore di lavoro svolti in azienda, anche ai lavoratori part-time, indipendentemente dalla percentuale di inquadramento: in caso di part-time verticale rileveranno le ore di lavoro stabilite dal contratto individuale e quelle effettivamente prestate, anche se si trattasse di una prestazione che non occupi tutto il mese, di converso in caso di part-time orizzontale cioè secondo la distribuzione dell'orario di lavoro ripartito equamente su cinque giorni settimanali, varrà il numero delle ore prestate nel mese.

Inoltre in presenza di un lavoratore che intrattenesse più rapporti di lavoro part-time con diversi datori di lavoro, riceverà, chiaramente una volta, il bonus, soltanto da uno di essi, incaricandolo mediante autocertificazione all'erogazione, indicando contestualmente nella stessa dichiarazione, le presenze effettuate nello stesso mese di marzo presso l'altro datore di lavoro; il bonus verrà erogato per intero se, per almeno un contratto in essere, l'interessato abbia lavorato tutti i giorni previsti.

Ne consegue che, per esempio, per un lavoratore con settimana corta (40 ore distribuite in cinque giorni da 8 ore ciascuno), posto che marzo abbia 22 giorni lavorativi, il risultato sarà dato dal rapporto tra il numeratore, commisurato dalle ore effettivamente lavorate e il denominatore (vale a dire 176), moltiplicato per € 100,00.

Viene altresì chiarito che i giorni di assenze motivate da ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi etc, non potranno essere conteggiati al fine della determinazione del bonus netto, il quale è bene precisare, non concorrerà alla determinazione dell'imponibile fiscale da tassare.

I datori di lavoro pubblici e privati potranno recuperare l'esborso in busta paga del bonus riconosciuto ai propri dipendenti, attraverso il meccanismo della compensazione in f24 già a partire dal mese di maggio, quando matureranno le ritenute fiscali e previdenziali da trattenere e versare, ma potranno avvalersene entro la fine dell'anno in sede cioè di effettuazione delle operazioni di conguaglio, se ancora non ne avessero usufruito o non avessero ancora erogato il bonus.

In specie, i modelli f24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non dovranno essere preceduti da alcun adempimento dichiarativo in testa al datore di lavoro che attesti la maturazione avvenuta del credito suddetto e l'operatività della compensazione verrà sempre riconosciuta, non rilevando mai ai fini del limite dei € 5.000,00 ai sensi dell'ultimo periodo, comma 1 dell'art. 17 D.lgs. 241/97, relativamente alla fattispecie della compensazione orizzontale.

Se i lavoratori hanno usufruito di giorni lavorati in “smart working” la circolare 8/E chiarisce, recitando testualmente “...si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici”.

Infine, va opportunamente ricordato che non tutti i lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede lo scorso mese di marzo percepiranno il bonus. È stato, infatti, fissato un requisito reddituale tale per cui ad usufruire del bonus saranno solamente i soggetti che nel periodo d’imposta precedente (anno 2019) hanno dichiarato un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 40.000 €.

 

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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