Art. 696 bis cpc e responsabilità medica
Finalità, presupposti, procedimento e ambito di applicazione

Il legislatore ha ormai da tempo introdotto nel nostro ordinamento (art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80) lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative.
Il suddetto strumento, previsto e disciplinato dall’art. 696 bis cpc - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - è stato introdotto dal legislatore per la necessità di deflazionare il carico del contenzioso dei giudici civili, rientrando a tutti gli effetti tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR "Alternative Dispute Resolution").
Negli ultimi anni, il ricorso a questo tipo di procedimento è sempre più frequente, perché da un lato consente alla parte, che ritiene di vantare un diritto, di avvalersi della chance conciliativa; dall’altro di precostituirsi un prova scritta che potrà essere utilizzata nell'eventuale processo civile.
Inoltre, l’istituto in questione presenta l’indubbio vantaggio di essere estremamente veloce, laddove un processo civile ordinario - come è purtroppo ben noto - può durare anche anni.
Per quanto riguarda i presupposti applicativi, a differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cpc, la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’articolo 696 bis cpc non richiede per il suo espletamento il periculum in mora (è lo stesso legislatore che esordisce nel primo comma dell’art.696 bis c.p.c con l’espressione " anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696") ovvero il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del processo di merito gli elementi di prova vengano dispersi.
Quanto al procedimento, la richiesta di consulenza tecnica preventiva si propone con ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza di conferimento dell’incarico e nomina il consulente.
All’udienza il giudice, dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio, formula i quesiti tecnici ai quali il consulente dovrà rispondere.
Prima di provvedere al deposito della relazione tecnica, il C.T.U. tenta, ove possibile, la conciliazione.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che costituirà titolo esecutivo e sarà esente da imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, la relazione assumerà valore di prova documentale e ciascuna parte potrà chiederne l’acquisizione nel successivo giudizio di merito.
A parere di chi scrive l’istituto in esame rappresenta uno strumento utile ed efficace per la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità medica, la cui risoluzione (vista la natura tecnica delle stesse) è necessariamente legata all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
In questo tipo di controversie, per poter valutare se effettivamente è stato commesso un errore medico e decidere se la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte è fondata, il Giudice deve necessariamente avvalersi di un tecnico, di un esperto del settore, e conseguentemente deve disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica preventiva consente di giungere in poco tempo (normalmente 4/5 mesi) direttamente al cuore del problema e di ottenere una valutazione tecnica, sulla base della quale, in caso di riconoscimento della sussistenza di malpractice medica e quindi di responsabilità della struttura sanitaria, sarà possibile far valere le proprie ragioni e pretese risarcitorie.
E’ ben vero che il procedimento ex art. 696 bis cpc non si conclude con una sentenza e che, pertanto, la controparte non è obbligata a corrispondere il risarcimento. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, sarà comunque sempre percorribile la via della causa ordinaria con il vantaggio di avere già a disposizione la perizia ottenuta nel corso del procedimento de quo, che verrà acquisita e costituirà piena prova.
Inoltre, per esperienza personale, posso dire che, difficilmente, una volta ottenuta una perizia positiva e quindi un riconoscimento di responsabilità, non si raggiunge l’accordo con la controparte.
La maggior parte, se non la quasi totalità, dei procedimenti ex art. 696 bis cpc che si concludono con un riconoscimento di responsabilità medica, sfocia poi in una transazione con la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria.
Il suddetto strumento, previsto e disciplinato dall’art. 696 bis cpc - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - è stato introdotto dal legislatore per la necessità di deflazionare il carico del contenzioso dei giudici civili, rientrando a tutti gli effetti tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR "Alternative Dispute Resolution").
Negli ultimi anni, il ricorso a questo tipo di procedimento è sempre più frequente, perché da un lato consente alla parte, che ritiene di vantare un diritto, di avvalersi della chance conciliativa; dall’altro di precostituirsi un prova scritta che potrà essere utilizzata nell'eventuale processo civile.
Inoltre, l’istituto in questione presenta l’indubbio vantaggio di essere estremamente veloce, laddove un processo civile ordinario - come è purtroppo ben noto - può durare anche anni.
Per quanto riguarda i presupposti applicativi, a differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cpc, la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’articolo 696 bis cpc non richiede per il suo espletamento il periculum in mora (è lo stesso legislatore che esordisce nel primo comma dell’art.696 bis c.p.c con l’espressione " anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696") ovvero il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del processo di merito gli elementi di prova vengano dispersi.
Quanto al procedimento, la richiesta di consulenza tecnica preventiva si propone con ricorso.
A seguito del deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza di conferimento dell’incarico e nomina il consulente.
All’udienza il giudice, dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio, formula i quesiti tecnici ai quali il consulente dovrà rispondere.
Prima di provvedere al deposito della relazione tecnica, il C.T.U. tenta, ove possibile, la conciliazione.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che costituirà titolo esecutivo e sarà esente da imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, la relazione assumerà valore di prova documentale e ciascuna parte potrà chiederne l’acquisizione nel successivo giudizio di merito.
A parere di chi scrive l’istituto in esame rappresenta uno strumento utile ed efficace per la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità medica, la cui risoluzione (vista la natura tecnica delle stesse) è necessariamente legata all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
In questo tipo di controversie, per poter valutare se effettivamente è stato commesso un errore medico e decidere se la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte è fondata, il Giudice deve necessariamente avvalersi di un tecnico, di un esperto del settore, e conseguentemente deve disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica preventiva consente di giungere in poco tempo (normalmente 4/5 mesi) direttamente al cuore del problema e di ottenere una valutazione tecnica, sulla base della quale, in caso di riconoscimento della sussistenza di malpractice medica e quindi di responsabilità della struttura sanitaria, sarà possibile far valere le proprie ragioni e pretese risarcitorie.
E’ ben vero che il procedimento ex art. 696 bis cpc non si conclude con una sentenza e che, pertanto, la controparte non è obbligata a corrispondere il risarcimento. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, sarà comunque sempre percorribile la via della causa ordinaria con il vantaggio di avere già a disposizione la perizia ottenuta nel corso del procedimento de quo, che verrà acquisita e costituirà piena prova.
Inoltre, per esperienza personale, posso dire che, difficilmente, una volta ottenuta una perizia positiva e quindi un riconoscimento di responsabilità, non si raggiunge l’accordo con la controparte.
La maggior parte, se non la quasi totalità, dei procedimenti ex art. 696 bis cpc che si concludono con un riconoscimento di responsabilità medica, sfocia poi in una transazione con la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria.
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