Ascoltare una telefonata altrui è reato?


Il discrimen per l’utilizzabilità della testimonianza di colui che ascolti un colloquio in modalità vivavoce: il consenso di uno dei partecipi
Ascoltare una telefonata altrui è reato?
Quante volte nella quotidianità capita di assistere ad una telefonata in vivavoce. Una prassi ormai consolidata soprattutto nei tempi recenti, dove la freneticità e la mancanza di tempo inducono spesso a dover conciliare una telefonata con altri mille impegni; ricorrendo, pertanto, alla nota modalità vivavoce anche in presenza di altre persone.
In una società sempre più orientata alle moderne tecnologie e per ciò stesso caratterizzata da continue minacce alla riservatezza personale è lecito chiedersi se tale pratica presenti dei risvolti di natura illecita; atteso che colui che assiste ad una conversazione telefonica non solo prende cognizione di quanto percepito dai conversanti, ma potrebbe diffondere tali affermazioni a terzi.
Nel nostro codice penale diverse sono le fattispecie nelle quali una simile condotta potrebbe essere sussunta; tuttavia, sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione a fare chiarezza, sancendo il principio secondo cui "non commette il reato di cui all’art. 615-bis c.p., né quello di cui agli artt. 617 e 623 c.p. colui che assiste ad una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse" (Cass. Pen. n. 15003/2013).
La Corte ha precisato che le suddette fattispecie riguardano le ipotesi in cui il terzo si sia intromesso nella comunicazione in assenza del consenso dei partecipanti, così come si evince dagli avverbi "indebitamente" e "fraudolentemente" utilizzati dal legislatore rispettivamente nell'art. 615 bis e nell’art. 517 c.p..
Pertanto, motiva la Corte, la partecipazione di terzi ad una conversazione telefonica altrui non configura un’ipotesi di reato, atteso che ciascuno dei conversanti ha la facoltà di far conoscere a terzi quanto lui stesso percepisce con la consapevolezza che nulla potrebbe impedire la divulgazione delle informazioni recepite nella comunicazione se non quella reciproca fiducia tra persone che si pongono in relazione, propria di ogni rapporto interpersonale.

Articolo del:


di Studio Legale Avv. Olindo P. Preziosi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse