Aspetti inerenti la tredicesima mensilità nel comparto scuola


Effettuare un numero di giorni di servizio nel comparto scuola pari a 182 risulta corrispondente ad un anno di servizio
Aspetti inerenti la tredicesima mensilità nel comparto scuola

Effettuare un numero di giorni di servizio nel comparto scuola pari a 182 risulta corrispondente, ai fini dell’attribuzione di punteggio sulla base dell’articolo 4 l. 124/99, ad un anno di servizio dando il diritto ad una integrazione dei corrispettivi da lavoro dovuti qualora corrisposti in via parziale soprattutto dal punto di vista delle mensilità aggiuntive stipendiali. Tuttavia, riguardo alla questione inerente la quota relativa alla tredicesima mensilità va fatto fede al ragionamento che segue.

Era stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola. Il contratto collettivo nazionale,  sottoscritto  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio 2011, n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I,  del  contratto  collettivo  nazionale  quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. Le disposizioni del detto CCNL rimangono in vigore fino  a quando non siano sostituite dal successivo CCNL attualmente non ancora emanato.

Il capo VIII di tale CCNL, aspetti economico retributivi generali, proprio all’articolo 80 si occupa di regolamentare la tredicesima mensilità dovuta al lavoratore. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, è detto, spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore l’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Sulla scorta di quanto sopradetto, considerando che numerose volte nel corso degli anni (non anni scolastici) variamente risultavano essersi effettuai, ad opera di operatori non di ruolo, un numero di mesi di lavoro pari a dieci, per anno di riferimento, e che la sospensione del trattamento economico bimestrale subitasi ciclicamente (Luglio – Agosto), sempre dagli stessi operatori del settore non di ruolo, è stata dovuta unicamente a scadenza del contratto a termine, con cui questi erano stati assunti presso l’istituto scolastico, l’ammontare della tredicesima mensilità per gli anni di cui detto sarebbe dovuta essere pari alla dodicesima frazione dello stipendio mensile percepito per ogni mese di servizio prestato.

Sulla base, quindi, del dettato dalle norme del CCNL, concernente il personale del comparto scuola, agli operatori, anche se assunti con contratti a termine consecutivi, sarebbe ugualmente spettata la corresponsione della tredicesima mensilità.

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di Dott. Davide Maria De Filippi

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