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Assegnazione della casa familiare nei procedimenti di famiglia


Richiesta di attribuzione di una porzione dell'immobile al coniuge non assegnatario.
Assegnazione della casa familiare nei procedimenti di famiglia

In  caso  di  separazione, scioglimento, cessazione  degli effetti  civili del  matrimonio  e nei  procedimenti relativi ai  figli nati fuori  del matrimonio,  l’art. 337 sexies c.c. riconosce  la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull’immobile (la cd. assegnazione della casa familiare) che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire la tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni o maggiorenni ma privi dell’indipendenza economica a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali  radicatesi in  tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza  n. 2344 del 25/1/2023).

Tuttavia, rientra tra i poteri del Giudice della famiglia, limitare l’assegnazione della casa coniugale ad  una sola parte dell’immobile e ciò, nelle  sole  ipotesi in cui  la  casa familiare abbia caratteristiche tali da renderlo materialmente possibile.

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di precisare, sul punto, che l’esercizio  di tale potere, è circoscritto alle  ipotesi – da ritenersi eccezionali – in  cui  l’immobile  che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante  la convivenza  si  presenti, a prescindere dal dato catastale, già diviso o sia suscettibile di divisione in due distinte unità abitative con l’adozione di piccoli accorgimenti o mediante la realizzazione  di  opere  di non complessa esecuzione ed ecceda per estensione le esigenze della famiglia.

Tale valutazione, rimessa al Giudice del procedimento, non  può tuttavia  prescindere dal best interest of the child (Cfr. Cassazione,  ordinanza  n. 24106 dell’8/8/2023), ossia il diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi.

Pertanto, nell’ipotesi di accesa conflittualità della coppia, soprattutto quando i rapporti tra il coniuge non assegnatario ed i figli siano assenti o  gravemente  compromessi, il  Giudice  adito non  potrà  disporre la limitazione  dell’assegnazione  o la co-assegnazione   della   residenza   familiare, in  quanto  potenzialmente  foriera  di ulteriori motivi  di  contrasto  tra i  coniugi, indubbiamente pregiudizievoli per i figli.

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