Assegnazione della casa familiare nei procedimenti di famiglia

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, l’art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull’immobile (la cd. assegnazione della casa familiare) che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire la tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni o maggiorenni ma privi dell’indipendenza economica a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023).
Tuttavia, rientra tra i poteri del Giudice della famiglia, limitare l’assegnazione della casa coniugale ad una sola parte dell’immobile e ciò, nelle sole ipotesi in cui la casa familiare abbia caratteristiche tali da renderlo materialmente possibile.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, avuto modo di precisare, sul punto, che l’esercizio di tale potere, è circoscritto alle ipotesi – da ritenersi eccezionali – in cui l’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza si presenti, a prescindere dal dato catastale, già diviso o sia suscettibile di divisione in due distinte unità abitative con l’adozione di piccoli accorgimenti o mediante la realizzazione di opere di non complessa esecuzione ed ecceda per estensione le esigenze della famiglia.
Tale valutazione, rimessa al Giudice del procedimento, non può tuttavia prescindere dal best interest of the child (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 24106 dell’8/8/2023), ossia il diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi.
Pertanto, nell’ipotesi di accesa conflittualità della coppia, soprattutto quando i rapporti tra il coniuge non assegnatario ed i figli siano assenti o gravemente compromessi, il Giudice adito non potrà disporre la limitazione dell’assegnazione o la co-assegnazione della residenza familiare, in quanto potenzialmente foriera di ulteriori motivi di contrasto tra i coniugi, indubbiamente pregiudizievoli per i figli.
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