Assegnazione della casa coniugale, come funziona


In sede di separazione, l’assegnazione della casa coniugale avviene ponendo al centro l’interesse dei figli
Assegnazione della casa coniugale, come funziona

 

E’ necessario fare una premessa, quando parliamo degli istituti tipici della separazione, ossia affidamento, assegnazione e mantenimento per la moglie e/o per i figli, facciamo riferimento a orientamenti e decisioni dei Giudici, quindi a provvedimenti e modalità applicative delle norme, in sede di separazione o divorzio giudiziale.

Si tratta, però, in ogni caso, di concetti cui ci si riporta anche in sede di separazione consensuale.

Mi spiego meglio: quando si instaura una negoziazione per la definizione di una separazione o di un divorzio consensuale, i coniugi e gli avvocati che li assistono, nel determinare il contenuto degli accordi, si allineano e si rifanno alle interpretazioni e decisioni della giurisprudenza, che, pertanto, costituiscono un indubbio riferimento per comprendere le dinamiche di questi Istituti.

Ovviamente, in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono discostarsi dalle interpretazioni dei Giudici, pur rimanendo in un contesto di legittimità, specialmente quando si tratta di decisioni che hanno ad oggetto l’interesse superiore di figli minori.

Per cui sia in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, sia in sede di separazione o divorzio giudiziale ci si riferisce in maniera sostanzialmente paritaria agli istituti fondamentali della separazione, così come trattati dalla giurisprudenza.

 L’art. 155 quater del codice civile stabilisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il Giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori…Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trascrivibile presso la Conservatoria ed opponibile ai terzi.

 

Cosa si intende per casa coniugale

La giurisprudenza si è espressa per dare un contenuto al concetto di casa coniugale: per essa si intende il luogo in cui la famiglia ha fissato il centro della sua vita, delle relazioni e degli affetti e degli interessi.

In sede di separazione, il Giudice procede all’assegnazione della sola casa coniugale e si astiene dal decidere in merito a seconde o terze abitazioni dei coniugi, come ad esempio case di villeggiatura.

Diversamente, in sede di separazione consensuale, i coniugi possono anche regolamentare l’uso di ulteriori abitazioni in proprietà, così come possono impegnarsi a trasferirsi reciprocamente quote di proprietà di immobili a loro intestati.


Molti gli aspetti dell’assegnazione, trattati dalla norma, vediamoli in ordine.

Con la riforma sull’affidamento condiviso, il legislatore ha affrontato anche il tema dell’assegnazione della casa coniugale, ponendo al centro della riforma e in linea con la ratio della legge, l’interesse dei figli.

E infatti, anteriormente alla legge del 2006, il codice prevedeva che la casa coniugale era assegnata al genitore affidatario dei figli. Oggi, al posto della figura genitoriale, il legislatore ha previsto che il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli.

Da un sistema adultocentrico si passa ad un sistema in cui al centro del processo separativo è posto l’interesse dei figli.

Ciò che occorre tutelare è l’interesse dei figli a rimanere nella casa coniugale, dove sono nati e cresciuti.

Possiamo affermare che quando marito e moglie si separano, la casa coniugale segue i figli.

La ratio di questa disposizione consiste nell’assicurare alla prole la possibilità di rimanere a vivere nel medesimo habitat domestico. Il motivo di questa scelta è quello di non sommare traumi a traumi.

Per qualsiasi figlio, anche maggiore d’età, la separazione dei genitori ha ricadute negative; lo sfaldamento del nucleo familiare certamente crea incertezze, molti minori a seguito della separazione hanno risposte di disagio emotivo, per non parlare dei casi in cui i coniugi hanno un elevato conflitto che si traduce in complesse guerre giudiziarie.

In tale contesto, assicurare alla prole la possibilità di rimanere nella casa coniugale, dà loro certamente una maggiore stabilità.

Si dà loro anche la possibilità di rimanere a vivere nello stesso quartiere, quindi di frequentare la stessa scuola, di godere delle stesse amicizie.

 

Titolarità dell’immobile o del contratto di affitto

Quando la casa coniugale è di proprietà comune dei coniugi, o appartiene in proprietà esclusiva ad uno di essi, è evidente che la relativa assegnazione comporta un evidente beneficio economico al coniuge assegnatario, il quale non dovrà fare fronte al pagamento di canoni di locazione, all’infuori del caso in cui ci siano ratei di mutuo da corrispondere.

Viceversa, il coniuge che deve rilasciare la casa andrà incontro ad ulteriori spese (a meno che non abbia una seconda casa in proprietà, ma la fattispecie non è frequente), relative al pagamento di un canone di locazione, oppure l’esborso di somme più consistenti per l’acquisto di una nuova casa.

Pertanto, qualora il Giudice assegna al coniuge convivente con i figli la casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge, o in  comproprietà tra di loro, tale assegnazione ha ricadute economiche sull’assetto della separazione ed in particolare sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, perché si tiene conto di tale circostanza e si contiene la somma da versare ai figli e alla moglie, sul presupposto che il coniuge andato via dovrà affrontare ulteriori spese, mentre il coniuge rimasto nella casa coniugale ha un indubbio beneficio economico, derivante dall’assegnazione.

In mancanza di figli non c’è assegnazione al coniuge più debole economicamente (excursus giurisprudenziale).

Se c’è affitto la casa segue la titolarità del contratto.

 

Divisione

A seguito della Legge sull’affidamento condiviso, si è diffusa la richiesta da parte del genitore tenuto a rilasciare la casa coniugale, alla divisione della casa coniugale.

SI tratta di una situazione assai difficile, perché tra genitori che si separano c’è sempre una situazione di conflitto e di difficoltà di rapporti, per cui diventa alquanto complesso e delicato realizzare una forma di convivenza, sia pure con le dovute divisioni, ma resta pur sempre una condizione di assoluta vicinanza tra due coniugi, che hanno difficoltà a relazionarsi.

Non solo, la Giurisprudenza è incline a rigettare la domanda di divisione, perché si riducono gli spazi naturali, destinati ai figli, relativi alla casa familiare dove sono cresciuti e dove si sono sviluppati.

Il regime delle spese che caratterizza l’assegnazione della casa coniugale ha una ripercussione anche sulle spese di gestione della stessa:
- il mutuo in genere rimane a carico della parte che l’ha contratto, ma se ne tiene conto in un’ottica di intero bilanciamento delle posizioni economiche e della determinazione del mantenimento;
- l’IMU, dopo una serie di alterne vicende è a carico dell’assegnatario, anche se non proprietario;
- condominio a carico assegnatario;
- ovviamente le utenze a carico assegnatario;
- spese ordinarie di manutenzione a carico dell’assegnatario.

 

Avv. Simona Napolitani

 

Articolo del:


di Avv. Simona Napolitani

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse