Assegnazione temporanea anche per i docenti scuola


L'assegnazione temporanea consente ai lavoratori con figli di età inferiore a tre anni, l'assegnazione su scuole vicine alla propria abitazione
Assegnazione temporanea anche per i docenti scuola
L'assegnazione temporanea è prevista dall'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001. Tale disposizione legislativa che sembrava, fino a qualche tempo fa, applicabile solo ad un parte di dipendenti pubblici, secondo la pacifica interpretazione fornita dai Tribunali, risulta applicabile anche nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato del comparto scuola (docenti, Ata, collaboratori, Dsga, Dirigenti).
Tale norma consente al lavoratore con figli di età inferiore a tre anni di ottenere sedi scolastiche vicine rispetto alla propria abitazione ed è finalizzata alla tutela della prole e della famiglia. La norma richiede, però, il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche...subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
In particolare, il docente che dimostri l'esistenza di un posto vacante e disponibile in una delle sedi indicate nella domanda di assegnazione temporanea, ha diritto ad ottenere la medesima sede.
La normativa, infatti, è chiarissima e statuisce il diritto del docente ad ottenere "... per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione".
L'amministrazione è vincolata dall'assegnazione del docente presso la sede in cui vi sono posti vacanti e disponibili su organico di diritto e, in caso di mancato riscontro da parte del Ministero e degli Uffici scolastici provinciali, è possibile azionare un ricorso innanzi al competente Tribunale.
Per maggiori informazioni: www.ricorsiscuola.it

Articolo del:


di Avv. Paolo Zinzi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse