Assegni circolari falsi


Truffe con assegni circolari falsi e il c.d. bene emissione. Come tutelarsi? Chi ne risponde?
Assegni circolari falsi

Quando Totò e Peppino si barcamenavano nel film “La banda degli onesti” per realizzare perfette banconote false, abbiamo riso per i loro goffi tentativi.

La realtà del mondo dei pagamenti, purtroppo, è oggi ben diversa e non è per nulla facile accorgersi di quando è in atto una truffa a nostro danno. Anche gli assegni circolari, che sono sempre stati ritenuti titoli di pagamento super affidabili, in quanto non possono essere emessi senza la necessaria provvista, sono oggi purtroppo oggetto di sofisticate alterazioni, che possono ingannare anche il più avveduto investigatore. Ed allora, come tutelarsi?

Per prima cosa si può domandare alla propria banca di verificare la regolarità formale dell'assegno: vista e tatto possono talvolta essere sufficienti per riconoscere se si tratti di un titolo falso oppure no.

Nel caso degli assegni circolari si può condurre anche un'indagine integrativa chiamata bene emissione. Formalizzando richiesta alla banca emittente, questo strumento consente di avere una ragionevole certezza circa l'effettiva validità dell'assegno circolare. Il bene emissione è infatti una prassi bancaria con la quale l'istituto del correntista beneficiario, informandosi presso la banca emittente, conferma al cliente la correttezza del titolo ricevuto.

Casi di cronaca recente inducono a pensare che anche detto strumento di controllo può non garantire totalmente l'autenticità dell'assegno stesso e quindi residua la possibilità di incorrere in una truffa a nostro danno. Cosa può accadere? Per esempio che vi sia un impiegato della banca emittente, specie se di piccole dimensioni, che sia di comune accordo con il truffatore. O, semplicemente, l'istituto di credito negoziatore (giratario) si accontenta di un superficiale controllo presso la banca emittente.

Sorgono, quindi, domande a riguardo della responsabilità delle banche nei casi in cui l'assegno circolare si rivela falso dopo che è stata espletata la procedura del bene emissione.

Fermo restando che gli istituti di credito devono sempre operare con un grado di diligenza c.d. dell'accorto banchiere, il Tribunale di Verona, con una sentenza che ha fatto giurisprudenza, ha statuito la responsabilità della banca al quale il beneficiario dell'assegno si era rivolto per un controllo del titolo di credito, perchè la stessa si era limitata ad una semplice telefonata alla banca emittente per chiedere della validità dell'assegno senza svolgere indagini più approfondite a riguardo (Trib. Verona, sentenza 27 settembre 2012, n. 2049), mentre l'Arbitro Bancario Finanziario ha recentemente statuito che, sempre in presenza di un'indagine telefonica espletata dalla banca in presenza di un bene emissione, è la banca emittente (e non quella girataria) responsabile del mancato versamento sul conto corrente del beneficario della provvista indicata nell'assegno circolare poi rilevatosi falso (ABF-Collegio di Milano, decisione 14 gennaio 2016, n. 335).

La responsabilità degli istituti di credito è tutt'altro che certa. Suggeriamo, dunque, di adottare questi semplici accorgimenti quando si nutrono sospetti sulla fonte dei pagamenti in nostro favore:

  • prediligere il bonifico bancario, quanto meno per un sostanzioso acconto;

  • in presenza di assegno circolare, formulare richiesta scritta alla propria banca per ottenere il bene emissione;

  • aspettare l'assenso sulla validità del titolo prima di concludere l'operazione commerciale.

Niente panico, dunque, se l'assegno circolare dovesse comunque rivelarsi falso: c'è la possibilità di reclamare alla banca ed in caso di risposta negativa della stessa, attesi trenta giorni dal reclamo, si può fare valere le proprie ragioni dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario od innanzi ad un Organismo di Mediazione e poi, se fosse ancora necessario, si può sempre adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Occhio alla penna, dunque, e … occhio all'assegno!

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di Avv. Valerio Valensin

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