Assegni nucleo familiare (ANF)


ANF: i livelli reddituali 1 luglio 2016/30 Giugno 2017
Assegni nucleo familiare (ANF)
Si sta avvicinando il termine di validità della domanda di assegno per il nucleo familiare presentata per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017.
L’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente;
La domanda andrà presentata direttamente al datore di lavoro tramite modulo MOD. ANF/DIP SR16 compilato e firmato sia per gli assegni futuri che per richiedere gli arretrati. I percettori di prestazioni a sostegno del reddito NASPI e Mobilità a pagamento diretto dall’INPS, i pensionati (ex lavoratori dipendenti), i collaboratori domestici (Colf e badanti) e gli iscritti alla gestione separata anventi diritto (CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.) dovranno richiedere gli assegni familiari direttamente all’INPS. Da quest’anno i datori di lavoro si troveranno a dover tenere conto anche dell’entrata in vigore, a partire dallo scorso 5 giugno, del decreto che estende i diritti e le tutele previste per i coniugi anche ai soggetti uniti civilmente: in favore di questi soggetti è dunque previsto anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare.
L’importo degli assegni è calcolato secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
· il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
· il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
· i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
· i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
· i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
· i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
· i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

L’INPS ha pubblicato, con circolare n. 92/2016, l’aggiornamento degli importi degli assegni per nucleo familiare per il 2016 e il 2017, confermando le fasce reddituali e gli importi dell’assegno al nucleo familiare dell’anno 2015-2016.
Dal 30 giugno di quest’anno non cambierà nulla: le tabelle con il valore degli assegni al nucleo familiare secondo il reddito della famiglia e i suoi componenti rimarranno gli stessi dello scorso anno.

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di Studio Molinaro

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