Assegno di divorzio
Il nuovo criterio per la determinazione dell'assegno di divorzio,
l'indipendenza economica del coniuge
l'indipendenza economica del coniuge

Il criterio per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento al coniuge in sede di divorzio è profondamente cambiato alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017 n.11504, che ha superato il parametro del "tenore di vita" avuto durante il rapporto matrimoniale per considerare l’assegno come un contributo al mantenimento del coniuge che non sia indipendente economicamente e non abbia la possibilità di rendersi indipendente per ragioni oggettive.
"Una volta sciolto il matrimonio - ha affermato la Corte - il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano personale dei coniugi sia sul piano patrimoniale". Se quindi l’assegno di divorzio è dovuto, lo è non in ragione del rapporto matrimoniale ormai estinto, ma dell’obbligo di solidarietà post coniugale, da cui la natura meramente assistenziale dell’assegno.
Il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio è condizionato all’accertamento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati da parte del coniuge richiedente e della impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Questo il diverso parametro di riferimento adottato dalla Suprema Corte.
Se del resto l’indipendenza economica condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne di percepire un assegno di mantenimento, a maggior ragione potrà condizionare negativamente il diritto dell’ex coniuge.
Accertato, quindi, in una prima fase, "se il coniuge richiedente abbia o meno il diritto all’assegno divorzile, abbia o meno la mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive", con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; qualora detta fase si concluda in favore del coniuge richiedente", si passa alla seconda fase quella della determinazione dell’assegno, che è informata esclusivamente al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole e ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
"Una volta sciolto il matrimonio - ha affermato la Corte - il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano personale dei coniugi sia sul piano patrimoniale". Se quindi l’assegno di divorzio è dovuto, lo è non in ragione del rapporto matrimoniale ormai estinto, ma dell’obbligo di solidarietà post coniugale, da cui la natura meramente assistenziale dell’assegno.
Il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio è condizionato all’accertamento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati da parte del coniuge richiedente e della impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Questo il diverso parametro di riferimento adottato dalla Suprema Corte.
Se del resto l’indipendenza economica condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne di percepire un assegno di mantenimento, a maggior ragione potrà condizionare negativamente il diritto dell’ex coniuge.
Accertato, quindi, in una prima fase, "se il coniuge richiedente abbia o meno il diritto all’assegno divorzile, abbia o meno la mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive", con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; qualora detta fase si concluda in favore del coniuge richiedente", si passa alla seconda fase quella della determinazione dell’assegno, che è informata esclusivamente al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole e ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
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