Assegno di divorzio, Cassazione SS UU 18287/18
Assegno di divorzio: funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Evoluzione
giurisprudenziale alla luce della sentenza della Suprema Corte
giurisprudenziale alla luce della sentenza della Suprema Corte

Sulla natura dell’assegno divorzile occorre considerare che l’assegno divorzile ha carattere assistenziale e che non è stabilito al fine di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come per l’assegno di mantenimento, ma tale parametro concorre con ben altri quali condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione (Corte Costituzionale 11/02/2015 n. 11) e che la sua attribuzione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante e che non è richiesto uno stato di bisogno ma che occorre un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche (cass. Civ. 27/11/2013 n. 26491) e che tale inadeguatezza trova fondamento all’obiettiva impossibilità per quest’ultima di procurarsi mezzi adeguati (tra le altre Trib. Roma 20/04/2010-03/06/2009-03/04/2009-Trib. Chieti 17/03/2010).
Facciamo un passo indietro. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11504/17, che ha avuto molta eco, anche mediatica, chiariva che:
1. La piena lettura di tale comma 6 dell'art. 5 - «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» - mostra con evidenza che la sua stessa "struttura" prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur) e - solo all'esito positivo di tale prima fase - dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeatur).
2. La complessiva ratio dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto - determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).
3. Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit: «[....] il tribunale, tenuto conto [....]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.
4. Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio - comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
5. Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perché non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'assegno di divorzio una indebita commistione tra le due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all'una o all'altra fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l'ordine progressivo normativamente stabilito.
6. Tanto premesso, decisiva è, pertanto - ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio all'ex coniuge richiedente -, l'interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della disposizione "impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive" nonché, in particolare e soprattutto, l'individuazione dell'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare l’"adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del richiedente l'assegno e, inoltre, la "possibilità-impossibilità" dello stesso di procurarseli.
7. Ribadito, in via generale, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell’adeguatezza-inadeguatezza" di «mezzi» e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.
Di fatto muta il criterio di determinazione dell’assegno di mantenimento diventando preponderante nella valutazione operata a tal fine il principio di autosufficienza.
Dopo di che interviene la Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto a seguito della precedente sentenza, con la sentenza n. 18287, depositata in data 11 luglio 2018, ha stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Precisa la sentenza che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
In sostanza la Suprema Corte di Cassazione ritorna a considerare non solo il parametro dell’autosufficienza ma tutti quelli che storicamente venivano e ritornano in considerazione quali la funzione assistenziale e di compensazione delle rispettive sostanze.
Facciamo un passo indietro. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11504/17, che ha avuto molta eco, anche mediatica, chiariva che:
1. La piena lettura di tale comma 6 dell'art. 5 - «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» - mostra con evidenza che la sua stessa "struttura" prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall'eventuale riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur) e - solo all'esito positivo di tale prima fase - dalla determinazione quantitativa dell'assegno (fase del quantum debeatur).
2. La complessiva ratio dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto - determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).
3. Sicché, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit: «[....] il tribunale, tenuto conto [....]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.
4. Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio - comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
5. Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perché non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'assegno di divorzio una indebita commistione tra le due "fasi" del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all'una o all'altra fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l'ordine progressivo normativamente stabilito.
6. Tanto premesso, decisiva è, pertanto - ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio all'ex coniuge richiedente -, l'interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della disposizione "impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive" nonché, in particolare e soprattutto, l'individuazione dell'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare l’"adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del richiedente l'assegno e, inoltre, la "possibilità-impossibilità" dello stesso di procurarseli.
7. Ribadito, in via generale, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell’adeguatezza-inadeguatezza" di «mezzi» e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.
Di fatto muta il criterio di determinazione dell’assegno di mantenimento diventando preponderante nella valutazione operata a tal fine il principio di autosufficienza.
Dopo di che interviene la Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto a seguito della precedente sentenza, con la sentenza n. 18287, depositata in data 11 luglio 2018, ha stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Precisa la sentenza che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
In sostanza la Suprema Corte di Cassazione ritorna a considerare non solo il parametro dell’autosufficienza ma tutti quelli che storicamente venivano e ritornano in considerazione quali la funzione assistenziale e di compensazione delle rispettive sostanze.
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