Assegno di divorzio, nuovo orientamento della Cassazione


La Corte di Cassazione fa un giro di boa e introduce un'importante novità in materia di assegno di divorzio e dei presupposti per poterne beneficiare
Assegno di divorzio, nuovo orientamento della Cassazione

Se esistesse una top ten delle sentenze, certamente la pronuncia n.11504/17, emessa dalla Corte di Cassazione, sarebbe al primo posto fra le pronunce che, negli ultimi giorni hanno suscitato maggiore interesse.

E’ ancora una volta la Corte di Cassazione ad intervenire in materia di diritto di famiglia e ad introdurre importanti novità, scrivendo la parola fine ad una consuetudine che è andata avanti per oltre 40 anni.

La legge sul divorzio, introduttiva del riconoscimento di un assegno periodico in favore del coniuge economicamente più debole è del 1970, ed è da allora che nulla, o quasi, è cambiato in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile. Fino a due giorni fa nell’individuare il beneficiario dell’assegno divorzile e, dunque, il coniuge economicamente più debole (generalmente la donna), la consuetudine è stata quella di fare riferimento al "tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio",. Con la recentissima sentenza la Corte di Cassazione rivoluziona tutto lo scenario introducendo nuovi parametri e riservando, al detto assegno, natura "assistenziale";; pertanto, se viene dimostrato o accertato che il coniuge economicamente più debole ha una propria autonomia economica o sia in grado di procurarsela, tale beneficio non sarà riconosciuto.

Dunque, da ora in poi, beneficiario dell’assegno divorzile certamente non sarà il coniuge che, sebbene privo di reddito da lavoro sia in grado di procurarselo o sia titolare di beni mobili e/o immobili, di rendite, di una stabile abitazione. L’intendo della Suprema Corte è quello di far cessare, con il divorzio, non solo il rapporto matrimoniale ma anche quello economico-patrimoniale e, quindi, di far maturare nelle persone la consapevolezza
che il matrimonio deve essere una scelta responsabile e consapevole, non limitata alla volontà di cambiare il proprio tenore di vita.

La Cassazione, con questa pronuncia, si è adeguata ai tempi moderni, alle nuove realtà delle c.d. famiglie allargate e soprattutto al fatto che il coniuge "economicamente più debole" non deve aspettarsi di essere mantenuto, ma deve provvedere da solo al proprio sostentamento. Difatti precisano gli ermellini, "Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un’interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita protetto".

Molti, in questi anni, sono stati i casi di ex coniugi che, nel versare "generosi" assegni in favore dell’altro coniuge e volti ad assicurare " il medesimo tenore di vita" hanno visto peggiorare la propria situazione economica, con l’impossibilità, in alcuni casi di potersi rifare una vita e una nuova famiglia, vedendo così violato un proprio diritto fondamentale.

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di Avv. Luciana Iannielli

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