Assegno di mantenimento e convivenza stabile
Se l’ex coniuge convive stabilmente con un altro partner, l’assegno di mantenimento non è più dovuto
Con la sentenza del 29 settembre 2016, Sezione VI, n. 19345/2016, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo in tema di assegno di mantenimento all’ex coniuge che conviva stabilmente con il nuovo partner. Secondo quanto stabilito dai giudici di Piazza Cavour, il diritto dell’ex moglie a ricevere tale assegno scompare definitivamente in quanto "l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso".
Confermando il suo precedente orientamento con sentenza del 03 aprile 2015 n. 6855/2015, la Corte di Cassazione afferma che, quando l’ex coniuge inizi un nuovo rapporto con un nuovo partner, e tale rapporto abbia le caratteristiche della solidità, della regolarità e della stabilità - e che quindi non sia frutto della mera frequentazione occasionale - è possibile configurare la creazione di una nuova famiglia, seppur di fatto, in grado di estinguere ogni legame con il precedente tenore di vita tenuto dal coniuge.
Come argomentato dalla Suprema Corte, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta libera e consapevole, che si caratterizza precipuamente per l’assunzione piena del rischio del rapporto e che, quindi, esclude ogni forma residua di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge; coniuge che, secondo la Cassazione, "deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile", in ragione di un convivenza di lungo corso (come già precedentemente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 25845/2013, secondo cui "la costituzione di una nuova famiglia di fatto, è in grado di rescindere ogni connessione con la precedente vita matrimoniale").
Situazione diversa riguarda i figli: per il naturale rapporto di filiazione l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento degli stessi rimane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, sino all’autosufficienza economica.
Per Avv Giandomenico Graziano
Dr.ssa Martina Casalicchio
Confermando il suo precedente orientamento con sentenza del 03 aprile 2015 n. 6855/2015, la Corte di Cassazione afferma che, quando l’ex coniuge inizi un nuovo rapporto con un nuovo partner, e tale rapporto abbia le caratteristiche della solidità, della regolarità e della stabilità - e che quindi non sia frutto della mera frequentazione occasionale - è possibile configurare la creazione di una nuova famiglia, seppur di fatto, in grado di estinguere ogni legame con il precedente tenore di vita tenuto dal coniuge.
Come argomentato dalla Suprema Corte, la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta libera e consapevole, che si caratterizza precipuamente per l’assunzione piena del rischio del rapporto e che, quindi, esclude ogni forma residua di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge; coniuge che, secondo la Cassazione, "deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile", in ragione di un convivenza di lungo corso (come già precedentemente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 25845/2013, secondo cui "la costituzione di una nuova famiglia di fatto, è in grado di rescindere ogni connessione con la precedente vita matrimoniale").
Situazione diversa riguarda i figli: per il naturale rapporto di filiazione l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento degli stessi rimane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, sino all’autosufficienza economica.
Per Avv Giandomenico Graziano
Dr.ssa Martina Casalicchio
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