Assegno di maternità

L'assegno di maternità è una prestazione riservata a madri o padri naturali o che hanno adottato bambini.
Per le mamme disoccupate la domanda va richiesta al comune entro 6 mesi dalla nascita del bambino e viene erogato direttamente dall’INPS in base all’indicatore ISEE.
Per le madri e padri lavoratori anche precari l’assegno di maternità viene sempre pagato in modo diretto dall’INPS.
In entrambi i casi bisogna preventivamente valutare se si possiedono i requisiti, che per l’assegno di maternità da richiedere in Comune sono lo stato di disoccupazione, la residenza nel Comune dove viene effettuata la richiesta, lo status di cittadino Italiano e il possesso di un reddito ISEE adeguato per tale domanda.
Per le mamme lavoratrici sono richiesti almeno 3 mesi di contributi versati negli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto, o dell'ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione. Questo requisito deve esser presente anche qualora la madre si dimetta o venga licenziata durante la gravidanza, ed il periodo massimo che può intercorrere tra la perdita del lavoro e la data effettiva del parto non può essere superiore ai 9 mesi.
Per le mamme iscritte alla gestione separata i 3 mesi di contributi devono esser versati nei 12 mesi precedenti l’inizio dall'ottavo mese di gravidanza o comunque 12 mesi prima l’inizio dell’astensione se in presenza di gravidanza a rischio.
L'importo dell’assegno di maternità è pari a 1.713 euro qualora l’ISEE fosse pari o inferiore a 17.142,46 euro.
Se si possiede il PIN INPS andando sul sito:
https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Views/TabelleImporti.aspx?S=S
è possibile calcolare l’importo e gestire la domanda
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