Assegno divorzile
Periodico o "una tantum": caratteristiche e conseguenze

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. "divorzio"), il tribunale può:
- disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente (solitamente con cadenza mensile) un assegno di divorzio stabilendo un criterio di adeguamento automatico con riferimento a indici di rivalutazione monetaria.
La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte parla di un "criterio composito" per il calcolo dell'assegno divorzile: nella valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi viene dato particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge (richiedente l'assegno) alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto (Cass. Civ. SS.UU. sentenza N. 18287/2018). Si può quindi dire che sul tenore di vita e sulla autosufficienza economica prevale il riconoscimento del ruolo e del contributo del coniuge.
La misura dell'assegno divorzile periodico è sempre rivedibile in caso di mutamento delle condizioni economico-patrimoniali di uno dei coniugi;
- disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere l'assegno divorzile in un'unica soluzione (o "una tantum") purché tale attribuzione sia ritenuta equa dal Tribunale ai fini della regolazione patrimoniale. Si vuole infatti evitare qualsiasi abuso in danno del coniuge debole.
L'assegno divorzile in un'unica soluzione può avere ad oggetto una somma di denaro o altro, es. la proprietà di un immobile o di un veicolo.
A differenza dell'assegno periodico, l'"una tantum" produce un effetto tombale sia per chi lo accetta (che non potrà successivamente avanzare ulteriori richieste economiche) sia per chi lo versa (che non potrà richiedere né la riduzione o né la restituzione degli importi concordati).
E' la stessa Suprema Corte a precisare che l'attribuzione di tale tipologia di assegno divorzile "...deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi quindi escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico ed, in particolare, che possa essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio avente come tale diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) ad una sua quota" (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 9054/2016).
Unica eccezione è data dall'ipotesi di inadempimento dell'obbligo assunto in sede di divorzio che comporta l'inefficacia dell'"una tantum" concordata e - qualora siano intervenute anche modifiche della propria situazione economico-patrimoniale - la conseguente legittimazione dell'avente diritto a procedere giudizialmente per ottenere una revisione delle condizioni di divorzio;
- occorre precisare che ciascun coniuge può anche rinunciare all'assegno divorzile dichiarando la propria autosufficienza economica ed adeguatezza dei propri mezzi di sostentamento.
- disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente (solitamente con cadenza mensile) un assegno di divorzio stabilendo un criterio di adeguamento automatico con riferimento a indici di rivalutazione monetaria.
La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte parla di un "criterio composito" per il calcolo dell'assegno divorzile: nella valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi viene dato particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge (richiedente l'assegno) alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto (Cass. Civ. SS.UU. sentenza N. 18287/2018). Si può quindi dire che sul tenore di vita e sulla autosufficienza economica prevale il riconoscimento del ruolo e del contributo del coniuge.
La misura dell'assegno divorzile periodico è sempre rivedibile in caso di mutamento delle condizioni economico-patrimoniali di uno dei coniugi;
- disporre l'obbligo per un coniuge di corrispondere l'assegno divorzile in un'unica soluzione (o "una tantum") purché tale attribuzione sia ritenuta equa dal Tribunale ai fini della regolazione patrimoniale. Si vuole infatti evitare qualsiasi abuso in danno del coniuge debole.
L'assegno divorzile in un'unica soluzione può avere ad oggetto una somma di denaro o altro, es. la proprietà di un immobile o di un veicolo.
A differenza dell'assegno periodico, l'"una tantum" produce un effetto tombale sia per chi lo accetta (che non potrà successivamente avanzare ulteriori richieste economiche) sia per chi lo versa (che non potrà richiedere né la riduzione o né la restituzione degli importi concordati).
E' la stessa Suprema Corte a precisare che l'attribuzione di tale tipologia di assegno divorzile "...deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi quindi escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico ed, in particolare, che possa essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio avente come tale diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) ad una sua quota" (Cass. Civ. Sez. Lav. N. 9054/2016).
Unica eccezione è data dall'ipotesi di inadempimento dell'obbligo assunto in sede di divorzio che comporta l'inefficacia dell'"una tantum" concordata e - qualora siano intervenute anche modifiche della propria situazione economico-patrimoniale - la conseguente legittimazione dell'avente diritto a procedere giudizialmente per ottenere una revisione delle condizioni di divorzio;
- occorre precisare che ciascun coniuge può anche rinunciare all'assegno divorzile dichiarando la propria autosufficienza economica ed adeguatezza dei propri mezzi di sostentamento.
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