Assegno divorzile e convivenza stabile


Viene meno l'assegno divorzile a carico dell'ex coniuge di fronte alla instaurazione da parte del coniuge beneficiario di una stabile convivenza
Assegno divorzile  e  convivenza stabile
Spesso assistiamo a situazioni in cui il marito, onerato dell'assegno divorzile, chieda di sottrarsi a tale obbligo sul presupposto che la moglie, beneficiaria dell'assegno ha, nel frattempo avviato una convivenza stabile e duratura con un altro uomo. Ebbene se è vero che, in ogni caso, vada fornita la prova in giudizio che la moglie tragga da tale convivenza un contributo idoneo ad escludere il diritto verso l'ex marito, è anche vero che comunque la nuova convivenza, in presenza di figli, non esonera senz'altro il coniuge dall'obbligo di contribuire al mantenimento di questi ultimi. La eccezione di convivenza stabile del coniuge con un altro uomo, sollevata dal marito al fine di sentir dichiarare la insussistenza del proprio obbligo di contribuire al suo mantenimento va esaminata secondo i parametri dettati dall'art. 156 c.c.Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, "in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, fermo restando che la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza" (cfr. Cass. n. 17195/2011, n. 3923/2012, n. 25845/13).
In definitiva, rispondendo anche l’assegno di mantenimento ai medesimi criteri di adeguatezza dei mezzi economici dell’altro coniuge, può dirsi che la presenza di una stabile e duratura convivente del coniuge beneficiario con altra persona, tale da costituire una vera e propria famiglia di fatto, comporta un rottura con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo venir meno i presupposti del diritto all’assegno. Di recente la Corte di Appello di Bologna con sentenza del marzo 2015, ha rigettato la richiesta di mantenimento avanzata dall’ex moglie a carico del marito sulla base dell’elemento documentale del certificato anagrafico attestante la composizione del nuovo nucleo familiare della ex moglie, rafforzata peraltro dalla presenza di una nuova figlia.

Tale certificazione pubblica, ad avviso della Corte, ha confermato la convivenza stabile e duratura intrapresa dalla ex moglie e la circostanza che da tale costituzione ne sia originato un vero e proprio nucleo familiare coronato dalla nascita di nuova prole.
(avv. Lavinia Misuraca- www.studiolegalemisuraca.com)

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di avv. Lavinia Misuraca

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