Assegno divorzile, limiti nel riconoscimento


Il diritto della moglie all’assegno divorzile alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24324 del 27.11.2015
Assegno divorzile, limiti nel riconoscimento
L'assegno di mantenimento (nel caso di separazione), o quello divorzile (nel caso di divorzio), hanno, teoricamente, lo scopo di riequilibrare le condizioni reddituali dei coniugi, in modo da consentire a quello meno benestante di poter godere, dopo la seprazione e/o il divorzio, dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, peraltro, "l'accertamento dei diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito, in caso di continuazione dello stesso".

Nella linea in tal senso tracciata dalla giurisprudenza di merito e legittimità si innesta la recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24324 del 27.11.2015, nella quale gli Ermellini chiariscono che, se il divario tra i redditi della moglie e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non è imputabile ad "oggettive" difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, allora alcun mantenimento le è dovuto.

Ne deriva che il diritto all'essegno divorzile della donna la quale, dopo il divorzio, non disponga di redditi pari a quelli del marito e, comunqe, non sia in grado di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, si giustifica solo se questa non ha oggettivamente la possibilità di trovare un lavoro. Non rileva, pertanto, soltanto il fatto che la donna abbia un reddito inferiore a quello del marito, ma è necessario verificare se sia in età da lavoro e se abbia una formazione scolastica, o precedenti esperienze lavorative, tali da poterle consentire di reimpiegarsi nel mercato del lavoro.

Nel caso di specie, la donna, che in passato aveva svolto altri lavori, rimanendo disoccupata per non essersi presentata all'ufficio di collocamento benchè fosse stata chiamata più volte per una nuova occupazione, aveva anche un seppur modesto reddito da fabbricati (acquisiti in via successoria) e aveva preferito trasferirsi in Campania, presso la casa della madre.
Non avendo provato che il divario reddituale tra la stessa ricorrente ed il marito fosse imputabile ad oggettive difficoltà a rinvenire un lavoro, che non potevano ritenersi provate solo in ragione dell'attuale luogo di residenza, la decisione della Corte era nel senso di non riconoscere alcun assegno alla donna, condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali.

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di Avv. Athos Ferrari

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